Rimborso IVA. Dieci anni senza modello VR

Una sentenza della CTP di Varese
La società cancellata dal registro delle imprese può chiedere, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, il rimborso dell’eccedenza d’imposta esposta nella dichiarazione dei redditi. È irrilevante la mancata compilazione del modello VR.
È quanto emerge dalla sentenza n. 3/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese. 
La vicenda. La controversia trae origine dai seguenti fatti. Una società inattiva dal 2007 e cancellata dal Registro delle imprese nel 2010 aveva esposto un credito con la dichiarazione IVA 2005 senza presentare istanza di rimborso mediante modello VR al concessionario della riscossione, entro i novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. 
Secondo l’Ufficio finanziario, la mancanza di quest’ultimo passaggio procedurale (presentazione mod. VR) aveva inficiato il diritto al rimborso, anche perché la domanda non era stata reiterata entro i due anni dal presupposto per la restituzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 
La tesi dei soci. Ebbene, gli ormai ex soci hanno impugnato il diniego di rimborso eccependone l’illegittimità, sul rilievo che una volta esposto il credito in dichiarazione resta fermo il termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 2946 c.c. 
L’adita CTP di Varese ha dato loro ragione. 
In linea con la Cassazione. Uniformandosi all’ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte (si vedano, tra le altre, le ordinanze n. 25568 del 2013 e n. 9103 del 2014), i giudici tributari di primo grado affermano che alla società che chiude l’attività o che fallisce spetta il rimborso del credito IVA anche senza aver presentato il modello VR. Il diritto si prescrive in dieci anni. 
Deve infatti tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR, che costituisce, ai sensi dell’articolo 38 - bis comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, solo presupposto per l’esigibilità del credito, dunque adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Pertanto, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, quest’ultimo non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza dell’articolo 21 D.Lgs. n. 546/92, bensì a quello ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. 
In conclusione, i ricorrenti hanno avuto la meglio sull’Amministrazione Finanziaria. Quanto alle spese di lite, sono state compensate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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