Spese sanitarie e di istruzione: le Faq del Fisco

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti intorno ad alcuni importanti aspetti relativi agli oneri detraibili e lo fa con le Faq pubblicate sul suo sito internet.
Le spese sanitarie
In primo luogo viene chiarito che le spese per i parafarmaci sono sempre indetraibili, anche nel caso in cui vi sia prescrizione medica.
Allo stesso modo non potranno mai considerarsi detraibili le spese per l'iscrizione in palestra, anche se prescritta da un certificato medico, in quanto tali oneri non possono essere qualificati come spesa sanitaria.
Al contrario, sono invece detraibili le spese sostenute per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente di guida, così come possono essere riportate nel modello 730 quelle sopportate per ottenere certificati di idoneità.
Possono essere esposti tra gli oneri detraibili del modello 730 anche le spese sostenute per l’acquisto di farmaci omeopatici, per le quali non è necessario conservare la prescrizione medica, essendo sufficiente la dicitura “omeopatico” indicata nello scontrino fiscale.
Sono detraibili anche le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti, erogate in strutture pubbliche o private, in quanto equiparabili alle prestazioni rese da un medico, anche nel caso in cui non vi sia una prescrizione medica.
È tuttavia necessario fare particolare attenzione, perché non sempre le spese sostenute per le prestazioni specialistiche sono detraibili.
Nelle Faq viene infatti richiamato, in un altro quesito, il caso delle spese sostenute per le prestazioni di un osteopata, le quali non sono comunque detraibili perché la professione di osteopata, a differenza del fisioterapista, non rientra tra le figure professionali elencate dal D.M. 29 marzo 2001 del Ministero della Salute.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata nel caso in cui il documento di spesa si riferisca a un ricovero ospedaliero.
In questo caso la detrazione del 19% è ammessa sia per le spese inerenti le prestazioni di accertamento e cura, sia per le spese relative alla retta di degenza del paziente.
Non potranno invece essere detratte le spese per servizi extra (es. telefono, letto aggiuntivo, tv in camera) e quelle sostenute per pernottamento di congiunti e accompagnatori.
Infine, sono deducibili (nell’apposito rigo riservato alle spese mediche e di assistenza specifica ai disabili) anche le spese per le sedute di musicoterapia.
In questo caso è tuttavia richiesto che l’attività sia prescritta da un medico che attesti che è necessaria per curare la patologia del disabile e le prestazioni siano rese da personale medico/sanitario specializzato.
Le spese d’istruzione
Ampio spazio è lasciato anche alle spese d’istruzione, per le quali viene chiarito che sono detraibili le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari.
Sono altresì detraibili le spese per l'iscrizione ai master post universitari, a condizione che il master sia assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione.
Viene tuttavia chiarito che, in caso di corsi svolti in università statali, non vi sono limiti di spesa, mentre per i corsi svolti in università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello previsto per un corso analogo in una università statale.
Al contrario, viene ricordato come non siano detraibili le spese scolastiche per l’iscrizione alla scuola materna.
Risultano essere infatti detraibili solo le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitari.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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