Visto di conformità: dubbi sull’autocertificazione

Incertezza sulla possibilità per il professionista di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione
Premessa – Rimane ancora in attesa di chiarimenti la questione circa la possibilità per il professionista abilitato di apporre il visto di conformità anche sulla propria dichiarazione personale o su quella dello studio associato in caso di studi professionali associati. 
Legge di stabilità – La legge di stabilità 2014 ha stabilito che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. La nuova disposizione, introdotta al fine di contrastare l’indebito utilizzo di crediti in compensazione, estende quanto già previsto (dal 2010) per il credito IVA anche agli altri crediti che scaturiscono dalle dichiarazioni, ancorché con regole parzialmente differenti. 
Soggetti abilitati - Sono abilitati al rilascio del visto di conformità (circolare n. 57/E del 2009): gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF - imprese. 
Esclusi - Sembrerebbero esclusi dalla possibilità di rilasciare il visto i professionisti diversi da quelli sopra elencati, ancorché siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Quali, ad esempio, gli altri soggetti che abitualmente esercitano attività di consulenza fiscale (D.M. 21 aprile 2001), soggetti iscritti solo nel registro dei revisori legali o nell'Albo degli avvocati o negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. 
Caf dipendenti - Un dubbio riguarda i responsabili fiscali dei CAF - dipendenti, in quanto la norma espressamente non li richiama. Il comma 574 dell'art. 1 della legge di stabilità, infatti, richiama unicamente il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 (cioè quello rilasciato dai CAF - imprese), e non anche quello di cui al comma 2, lett. a) (cioè quello rilasciato dai CAF - dipendenti). 
Autocertificazione – Si pone inoltre il problema circa la possibilità che il visto di conformità sia rilasciato dallo stesso utilizzatore come nel caso del commercialista. In altre parole ci si chiede se il professionista abilitato possa apporre il visto anche sulla propria dichiarazione personale (o su quella dello studio associato, in caso di studi professionali associati). Al riguardo la norma non vieta espressamente “l’autoasseverazione”, ma come evidenziato dalle associazioni sindacali (comunicato stampa Unagraco), emerge una questione di natura deontologica, giacché, l’utilizzatore è anche il controllore di sé stesso, invalidando, di fatto, l’obiettivo delle disposizioni tese a evitare comportamenti di natura fraudolenta. 
Precedenti - In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, si cita a favore della possibilità di poter autocertificare il proprio credito il fatto che per l’asseverazione degli studi di settore la circolare 54/E del 13.06.2001 ha stabilito che “i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Dpr 22.07.1998 n. 322 possono asseverare autonomamente i dati relativi alla propria dichiarazione” e che in passato è stato ammessa l’autocertificazione con riferimento alla minimum tax (artt. 11 ss. del D.L. n. 384/1992).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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