Zone franche urbane: i benefici fiscali

In un provvedimento le regole da seguire
Premessa – Piccole e micro imprese, ma anche studi professionali e professionisti che svolgono la loro attività in forma di impresa e risultano iscritti al Registro delle imprese, che hanno la loro sede nelle Zone franche urbane delle regioni che rientrano nell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias. Sono questi i destinatari delle agevolazioni previste dal decreto 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo economico (Mise), di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ai quali si aggiungono quelli situati nella Zfu del comune di Lampedusa e Linosa, istituita con la “Stabilità 2014” (legge 147/2013). Per tutti, l’Agenzia delle Entrate ieri ha varato un provvedimento con il quale vengono stabilite le modalità e i limiti di fruizione dei benefici. 
Lo sconto - Le agevolazioni di cui le piccole e micro imprese interessate possono beneficiare comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Il tetto massimo dello sconto fruibile è pari a 200mila euro e scende a 100mila per le imprese del settore trasporto su strada. 
Servizi on line - Le imprese ammesse al beneficio lo conteggiano direttamente, riducendo l’importo dei versamenti da effettuare con modello F24. Il contribuente beneficiario deve trasmettere all’Agenzia il versamento agevolato esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi Entratel e Fisconline. In caso contrario, l’F24 è scartato. I codici da indicare nel modello di pagamento e le istruzioni per compilarlo saranno contenute in risoluzioni che l’Agenzia diffonderà nei prossimi giorni. 
Versamento scartato - L’Agenzia comunica a chi ha trasmesso l’F24 lo scarto del versamento con un’apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici Entratel e Fisconline. Le Entrate sono chiamate a vigilare sui dati comunicati dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) e a garantire che le agevolazioni siano fruite nei limiti dell’importo concesso. 
Verifica - Per ciascun F24 ricevuto, il Fisco verifica che l’importo dell’agevolazione utilizzato non superi l’ammontare del beneficio complessivamente accordato all’impresa, al netto dello sconto fruito con i modelli di pagamento già presentati. Se l’agevolazione utilizzata supera quella effettivamente concessa, scarta il pagamento e lo considera non effettuato. 
Variazioni - Infine, nel caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, l’F24 è presentato in via telematica alle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui il Mise ne dà comunicazione all’Agenzia.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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