Bonus per la ristrutturazione e la digitalizzazione degli alberghi

Credito d’imposta del 30% per il 2014, 2015 e 2016
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014 n. 125 il DL 83/2014, meglio noto come “decreto cultura”. Oltre al cosiddetto “Artbonus”, il decreto introduce alcune misure di favore, sotto forma di credito d’imposta, per la riqualificazione, l’accessibilità e la digitalizzazione delle strutture ricettive. I dettagli delle agevolazioni, quali, ad esempio, le tipologie di strutture ricettive ammesse, i costi agevolabili e la procedura di accesso, dovranno essere stabili con successivi decreti attuativi.
Entrando nello specifico delle agevolazioni, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi (2014, 2015, 2016 per i soggetti “solari”), è previsto il riconoscimento, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, di un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nei suddetti periodi d’imposta, relative a:
- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla L. 13/89 e al DM 14 giugno 1989 n. 236.
Il suddetto credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è, in ogni caso, riconosciuto nel rispetto della disciplina de minimis.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ex articolo 17 del DLgs. 241/97. Viene, poi, precisato che la prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2014) è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. Il credito d’imposta è comunque riconosciuto fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti per tale agevolazione.
Con successivo decreto saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione. In particolare, dovranno essere individuate: le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta; le tipologie di interventi ammessi al beneficio; le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
Il suddetto credito d’imposta si affianca a quello previsto dal medesimo “decreto cultura” per la digitalizzazione delle strutture ricettive; tali misure, secondo quanto dichiarato dal Ministro Franceschini, sono infatti cumulabili tra loro.
Agevolati i programmi per prenotazioni digitali
In particolare, per sostenere la competitività del turismo italiano favorendo la digitalizzazione del settore, il decreto in commento riconosce agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei suddetti periodi di imposta e, comunque, fino ad esaurimento degli stanziamenti riconosciuti. Tale credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese relative a:
- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività.
Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all’intermediazione commerciale.
Il credito d’imposta per la digitalizzazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione è, in ogni caso, riconosciuta nel rispetto della disciplina de minimis e nel limite degli stanziamenti previsti. Anche con riferimento al credito d’imposta per la digitalizzazione, un decreto stabilirà le relative disposizioni applicative.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI 

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