Chiarimenti «in extremis» su IMU e TASI

In vista della scadenza, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti per un’applicazione corretta
A pochi giorni dalla scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU e della TASI (per i Comuni che hanno già deliberato), previsto per il 16 giugno, arrivano dal Dipartimento delle Finanze utili precisazioni per una corretta applicazione di detti tributi, nella forma di FAQ.
Il Dipartimento ha innanzitutto ricordato che l’IMU, il cui termine per il pagamento della prima è fermo al 16 giugno, non è stata sostituita dalla TASI (tributi per i servizi indivisibili), essendo stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ne discende che il (pieno) proprietario o il titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, usuario, abitatore), in qualità di soggetto passivo di imposta, è tenuto a corrispondere entrambi i tributi, nel rispetto del limite di legge. In altre parole, la somma delle aliquote di IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può essere superiore al 2,5 per mille. Per il solo 2014, il Comune può deliberare una maggiorazione dell’aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra abitazione principale e altri immobili. Ai fini del pagamento della prima rata della TASI, il Dipartimento ha chiarito che le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014. Naturalmente, come stabilito dall’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i Comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 20014 al MEF, che “rifiuta” le delibere trasmesse successivamente. Quindi, affinché l’acconto sia corrisposto sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune, per tutti i beni immobili oggetto di tassazione l’invio della delibera deve essere avvenuto entro il 23 maggio.
Un altro chiarimento interessante, perché manca una specifica previsione di legge, è quello secondo cui la TASI deve essere calcolata secondo le regole dell’IMU (e, prima ancora, dell’ICI), ossia sui mesi di possesso o di detenzione computando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Le stesse regole vanno applicate anche in caso di compravendita immobiliare. Così, ad esempio, se un contribuente ha acquistato un fabbricato il 9 maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
Il Dipartimento ha poi confermato che l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali a uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille. Ai fini dell’IMU, invece, per espressa disposizione dell’art. 1, comma 708 della L. n. 147/2013, tali fabbricati sono esclusi dalla tassazione.
Nell’economia del discorso, le FAQ precisano altresì, con riferimento al trattamento IMU dei terreni agricoli, che se il decreto di cui all’art. 22, comma 2 del DL n. 66/2014, che ha sostituito il comma 5-bis dell’art. 4 del DL n. 16/2012 convertito, non viene emanato in tempo utile per il versamento della prima rata dell’imposta, i contribuenti sono legittimati ad applicare le norme attualmente in vigore, per cui è molto probabile che continuerà ad operare l’elenco allegato alla circ. Min. Finanze n. 9/249 del 14 giugno 1993, concernente i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina (art. 7, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 504/1992). Si ricorda che con tale decreto saranno individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applicherà l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e gli altri e in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere da quest’anno.
Ai fini della determinazione della base imponibile della TASI, inoltre, è stato confermato che essa, seguendo le stesse regole dell’IMU, va applicata in misura ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico e i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ciò vale anche per la “finzione giuridica”, secondo cui per i CD e gli IAP (persone fisiche o società), iscritti alla previdenza agricola, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai medesimi soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Pertanto, chiarisce il Dipartimento, tali terreni sono esclusi dalla TASI. Qualora invece le aree fabbricabili siano possedute o detenute da soggetti diversi dai CD o IAP, la TASI è dovuta considerando le medesime aree fabbricabili e, in caso di affitto o di comodato delle stesse a CD o IAP, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
Fonte: Eutekne autore Antonio PICCOLO

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