Dal 1° luglio dividendi non qualificati tassati al 26%

«Salvi», per ora, i dividendi relativi a partecipazioni qualificate, che concorreranno per il 49,72% al reddito delle persone fisiche
La legge di conversione del DL 66/2014 (L. 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 di ieri e in vigore da oggi) ha confermato l’applicazione, dal prossimo 1° luglio, della nuova aliquota del 26% prevista per le ritenute e per le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.
Relativamente ai dividendi e alle fattispecie assimilate, viene previsto che:
- a livello di regola generale, sarà sostituita la ritenuta e l’imposta sostitutiva del 20% con il nuovo prelievo del 26%;
- quale deroga esplicita, il mantenimento dell’aliquota dell’1,375% per la ritenuta operata a titolo d’imposta sulle distribuzioni effettuate nei confronti di società di capitali comunitarie che non possono, in virtù dell’entità della partecipazione o del periodo di possesso della partecipazione nella società italiana, beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva “madre-figlia”;
- la sostituzione dell’importo di 1/4 del prelievo italiano che è possibile richiedere a rimborso da parte dei soci non residenti con la nuova misura di 11/26.
Per i dividendi, si conferma anche che le modifiche riguardano le sole partecipazioni “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, al momento il regime fiscale non subisce variazioni: pertanto, vige per questa fattispecie ancora la tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi.
Sempre con riferimento ai dividendi, i quali sono caratterizzati dal fatto che l’imposizione segue il principio di cassa, si ricorda poi la decorrenza della norma: infatti, viene espressamente previsto che per i dividendi l’aliquota del 26% si applica a quelli percepiti dal 1° luglio 2014.
Ciò significa che, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata nel 2013 o anche solo pochi giorni prima della data sopracitata, se la materiale percezione da parte del socio avviene da luglio 2014, essa sarà attratta al nuovo regime, con ritenuta al 26%.
Affinché sia possibile beneficiare della “vecchia” ritenuta del 20%, pertanto, sia la delibera, sia il materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire entro il 30 giugno 2014 (si veda anche il precedente intervento “Dividendi più «leggeri» fino a giugno” del 1° maggio 2014).
Passando al regime di imposizione dei dividendi provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, resta ferma, a prescindere dalla natura della partecipazione detenuta, l’integrale imponibilità dei proventi percepiti. Ciò a meno che:
- tali dividendi siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni CFC (artt. 167 e 168 del TUIR);
- ovvero, sia stata data dimostrazione, in seguito all’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Nuova aliquota anche per i dividendi da Paradisi fiscali
Eccetto che per le casistiche sopracitate, per i dividendi da partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata perdono di significato le soglie di qualificazione, con la conseguenza che:
- sia in caso di partecipazioni qualificate, sia in caso di partecipazioni non qualificate, verrà operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile;
- la base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.
Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (20% fino al 30 giugno 2014) sul 100% della remunerazione.
Si ricorda, infine, che secondo la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2010 n. 51 (§ 8), il descritto regime di imposizione si applica anche nel caso di dividendi distribuiti da società conduit “figlie” – ai sensi della c.d. direttiva “madre-figlia” – della società italiana che percepisce i dividendi, posto che la direttiva citata “non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi”. Ne consegue, ad esempio, che anche un dividendo proveniente da una società controllata francese sarà integralmente imponibile se proveniente da utili distribuiti da un soggetto residente in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA

Commenti