Dall’INPS riepilogo su versamenti contributivi e Quadro RR

Fornite dall’Istituto previdenziale le istruzioni operative per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
Con la circ. n. 74 di ieri, 6 giugno 2014, l’INPS ha fornito a beneficio degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata, le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Unico 2014, ai fini del versamento dei contributi dovuti a saldo 2013 e in acconto 2014.
Si ricorda che l’art. 18, comma 4 del DLgs. 241/1997 ha stabilito che i versamenti a saldo ed in acconto dei citati contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per le dichiarazioni dei redditi. 
Un primo tema trattato nella circolare 74/2014 riguarda la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali. In generale, per artigiani e commercianti va considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
In particolare, per gli iscritti che sono anche soci di Srl, la base imponibile – oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa – è costituita dalla parte del reddito d’impresa della srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Operativamente, i diversi elementi della base imponibile ai fini contributivi, si trovano indicati nei seguenti quadri del modello UNICO: RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). 
Invece, con riferimento ai professionisti iscritti alle Gestione separata, il reddito imponibile (art. 53 del TUIR) ai fini contributivi è indicato nel Quadro RR, Sezione II del modello Unico 2014.
A tal proposito, l’INPS, ricorda che l’obbligo di compilazione non riguarda i professionisti iscritti ad albi ed obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le relative casse previdenziali private.
Ciò premesso, nella circolare in esame 74/2014, si precisa che il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri: RE, dedicato al reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni; RH, dove si indica il reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate; LM, ove viene indicato il reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex DL 98/2011.
In seguito, la somma algebrica dei redditi evidenziati nei quadri sopra descritti deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 con codice 1.
Invece, per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dei contributi previdenziali, l’INPS ricorda, sulla scorta della precedente circ. 19/2014, che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati in occasione delle scadenze fiscali: quindi, salvo le annunciate proroghe, entro il 16 giugno o il 16 luglio 2014 per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2013 e primo acconto per il 2014, mentre il secondo acconto 2014 andrà versato entro il 30 novembre prossimo. Per i contribuenti che versano la contribuzione – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014, è prevista la maggiorazione del 0,40%.
Con riferimento alla possibilità di rateizzazione, l’INPS precisa che commercianti e artigiani vi possono ricorrere solo sui contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, mentre per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014.
In ultimo, nella circ. 74/2014 viene fatto il punto sulla possibilità di compensazione.
In particolare, per artigiani e commercianti si precisa che l’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR potrà essere portato in compensazione nel modello F24, indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno precedente), o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014.
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione – con modello F24 – l’eventuale importo risultante a credito, ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR Sezione II, sia con la contribuzione relativa alla somma da versare come acconto 2014 che con altri tributi. Per la contribuzione risultante a credito, e non utilizzata in compensazione, si potrà presentare istanza di rimborso online, utilizzando le funzionalità presenti sul sito internet dell’INPS.
Fonte: Eutekne autore Luca MAMONE

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