Esenti da IMU i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

Da quest’anno sono contemplate alcune fattispecie di immobili per le quali l’imposta non deve essere versata
Come già ricordato su Eutekne.info (si veda “Al 16 giugno la scadenza del versamento della prima rata dell’IMU 2014” del 29 maggio 2014), entro il 16 giugno 2014 dovrà essere versata la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014.
Oltre alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9) ed alle unità immobiliari assimilate alle stesse dai Comuni (si tratta dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, da quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e da quella concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale), sono previste altre fattispecie immobiliari per le quali il pagamento dell’imposta municipale non è dovuto.
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per:
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esistono, inoltre, talune tipologie di immobili che, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU.
In particolare, sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.), i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810.
Inoltre, l’imposta non deve essere versata per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici). In relazione a quest’ultima tipologia di immobili, con riferimento all’IMU, sono previste agevolazioni per i fabbricati ubicati nei Comuni abruzzesi (sisma del 6 aprile 2009) e nei Comuni emiliani (sisma del 20 e 29 maggio 2012).
Sono esenti dall’IMU, inoltre, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Dall’anno 2014, un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze individuerà i Comuni nei quali è possibile godere dell’esenzione (nuovo comma 5-bis dell’art. 4 del DL n. 16/2012, così come modificato dall’art. 22 comma 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66).
Infine, si ricorda che da quest’anno sono esenti dall’imposta, al ricorrere di determinate condizioni:
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 (conv. L. n. 133/94);
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (si veda anche la ris. Min. Economia e finanze 11 dicembre 2013 n. 11/DF);
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica.
Ancora, sono esenti dall’IMU, gli immobili localizzati all’interno delle ZFU (zone franche urbane) posseduti dalle piccole e micro imprese. In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 37 del DL n. 179/2012, il DM 10 aprile 2013 ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 341, lett. a), b), c) e d) della L. 296/2006 (si vedano “ZFU, pronte le regole per ridurre i versamenti di imposte e contributi” del 7 maggio 2014 ed “Esenzione IMU per le piccole e micro imprese nelle zone franche urbane” del 16 ottobre 2013).
Quanto alle agevolazioni che possono essere decise dai Comuni, inoltre, può essere deliberata l’esenzione totale dall’imposta per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e per le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (cfr. Linee Guida Min. Economia e Finanze 11 luglio 2012). Inoltre, è prevista una specifica disposizione che, in materia di tributi locali, consente agli enti impositori di disporre riduzioni d’imposta o esenzioni in favore delle ONLUS.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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