Fatture P.A., emissione in forma cartacea entro il 5 giugno

In tali casi, la procedura di liquidazione e pagamento può proseguire dopo il 6 settembre
Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., dal 6 giugno 2014 per Ministeri (e relative articolazioni), Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza, nonché dal 31 marzo 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali e locali, diviene operativo anche il divieto, posto in capo alle amministrazioni, di procedere al pagamento delle fatture cartacee.
Ai fini della corretta gestione delle fatture, occorre però sottolineare come la circ. n. 1/2014, emessa dal Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio di Ministri, abbia delineato un periodo transitorio durante il quale, pur in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le P.A. possono, entro certi limiti, accettare le fatture trasmesse in formato cartaceo e procedere al relativo pagamento.
Si ricorda che l’art. 6 comma 6 del DM 3 aprile 2013 n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Tale disposizione, chiarisce la circolare, non può essere in contrasto con quanto disposto dall’art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007, di cui il DM 55/2013 costituisce attuazione. In particolare, l’art. 1 comma 210 della L. 244/2007 prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea.
In altri termini, è individuato un periodo di transizione di tre mesi decorrenti dal 6 giugno 2014 durante i quali:
- le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare le fatture emesse in forma cartacea prima del termine di decorrenza;
- i fornitori non possono più emettere fattura in forma cartacea.
La ratio di tale interpretazione risiede nelle tempistiche che caratterizzano l’iter amministrativo, il quale si estrinseca nelle fasi di spedizione (a mezzo posta ordinaria, nel caso più comune), ricezione della fattura da parte della P.A., verifica del contenuto esposto, la quale può, talvolta, richiedere un confronto tra fornitore e committente con eventuale rettifica della fattura stessa, e, infine, nel caso di esito positivo, pagamento.
Periodo di transizione di tre mesi decorrenti dal 6 giugno 2014
Pertanto, precisa la circolare, ove allo scadere del termine del 6 settembre 2014, una Pubblica Amministrazione coinvolta stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 6 giugno, l’Amministrazione dovrà portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento. Ciò al fine di evitare l’aggravio di costi, sia per il fornitore sia per l’amministrazione, derivante dall’eventuale necessità di instaurare una nuova procedura.
Così, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72, una fattura cartacea spedita fino al 5 giugno 2014 si ha per “emessa”, l’amministrazione sarà comunque tenuta al relativo pagamento; in tali casi, la procedura di liquidazione e pagamento da parte della PA può quindi proseguire anche dopo il 6 settembre 2014, senza che il fornitore sia obbligato a riemettere la fattura in modalità elettronica.
Analoghe considerazioni non sembrano valere, invece, qualora alla data del 6 settembre 2014 l’iter amministrativo non sia ancora iniziato, ad esempio perché la fattura, seppur correttamente emessa prima del 6 giugno, non sia ancora stata ricevuta dall’amministrazione committente. In tali casi, operando il divieto di accettazione e relativo pagamento da parte della P.A., ci si chiede se sia necessario l’invio in formato elettronico, in osservanza delle regole di cui al DM 55/2013.
Fonte: Eutekne autore Luisa CORSO

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