Il divieto di compensazione

L’art. 31 D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L.122/10, ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento; è stata inoltre introdotta una specifica sanzione in caso di violazione di tale divieto. A partire dal 18 febbraio 2011 pertanto non è più possibile utilizzare i crediti erariali qualora non si sia provveduto a sanare le proprio posizioni pendenti, pena l’applicazione di una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo (e fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato).
Il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali ed interessa le sole compensazioni “orizzontali” (quelle cioè relative a crediti e debiti di natura diversa). Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano quindi l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, ecc..., ma anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al D. MEF 10 febbraio 2011. Non sono invece interessati dalla nuova disposizione (in quanto non rientranti tra le imposte erariali) l’ICI, i contributi previdenziali, i premi INAIL, ecc... Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, devono intendersi tali, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione.
La preclusione alla compensazione vale non soltanto per le cartelle di pagamento scadute notificate successivamente al 1° gennaio 2011, ma anche per le cartelle già notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica. La preclusione non opera:
nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione il mancato pagamento alla scadenza di una sola rata, non pregiudica il piano di rateazione, che rimane ancora in essere, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata (al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro) tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso invece di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo diventa immediatamente riscuotibile e, quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato.
Per la determinazione della soglia dei 1.500 euro di debiti scaduti verso l’Erario, il cui superamento fa scattare il divieto di compensazione, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati sia riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall’anno 2000, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.
Con il Decreto attuativo del 10 febbraio 2011 è diventata poi operativa la possibilità di pagamento, anche parziale, dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione dei crediti erariali; tale possibilità può essere applicata anche agli oneri accessori delle imposte scadute. Nel caso di compensazioni parziali, sarà onere del contribuente, comunicare all’agente di riscossione, la posizione debitoria da estinguere, in caso contrario verrà saldato il debito più vecchio. Con la Risoluzione 18/E del 21 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “RUOL” necessario per effettuare il pagamento/compensazione delle cartelle esattoriali. Esso dovrà essere indicato nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello “F24 Accise” in corrispondenza del campo “codice tributo”.
La nuova normativa, per le eventuali compensazioni poste in essere non rispettando i vincoli sopra descritti, ha previsto l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino però a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. In sostanza la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Ad esempio, in presenza di un debito di 30.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 15.000 euro, il 50% del debito. Nel caso di compensazione pari a 20.000 euro la sanzione sarà sempre di 15.000 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, nell’esempio di cui sopra, in presenza di una compensazione per 10.000 euro la sanzione sarà pari a 10.000 euro.
Fonte: Camera di Commercio di Torino

Commenti