In caso di errori di competenza contabile, sempre possibile la richiesta di rimborso

Con la circ. 20/2014, Assonime analizza il rapporto esistente tra la richiesta di rimborso e la presentazione della dichiarazione integrativa
Tra le principali novità interpretative in materia di reddito d’impresa, la circolare Assonime n. 20 del 12 giugno 2014 si sofferma sulla rilevanza fiscale dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di errori contabili. Il tema ha suscitato notevole interesse e vivaci dibattiti tra gli operatori a seguito della pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 settembre 2013 n. 31.
Nonostante, anche a seguito di tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria continui ad assumere, sotto certi versi, una posizione interpretativa molto rigida, in quanto viene ribadito che la corretta imputazione temporale dei componenti che concorrono alla formazione del reddito imponibile rappresenta ai fini fiscali un criterio non derogabile, neanche in ipotesi di errori meramente materiali, ad avviso di Assonime, l’Agenzia delle Entrate ha compiuto uno sforzo interpretativo senza dubbio apprezzabile.
Come più volte evidenziato, l’aspetto più interessante della circolare 31/2013 attiene all’ipotesi in cui il contribuente sia incorso, a proprio danno, nella omessa rilevazione di componenti negativi di competenza (o nell’erronea imputazione di componenti positivi di competenza di altri esercizi).
Il meccanismo correttivo indicato dall’Agenzia si basa su un utilizzo del tutto particolare (che costituisce assoluta novità) della dichiarazione rettificativa cosiddetta a favore ex art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98, la quale può essere utilizzata non più solo per correggere “errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito” nel periodo rettificabile, cioè riguardo al quale non risulta scaduto il termine “per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” (termine breve), ma anche per far confluire nella liquidazione dell’imponibile e delle imposte di tale periodo le risultanze di errori commessi in precedenti periodi d’imposta (non più emendabili ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98).
Uno degli aspetti maggiormente interessanti su cui si sofferma Assonime è il rapporto esistente tra la richiesta di rimborso di cui all’art. 38 del DPR 602/73 e la presentazione della dichiarazione integrativa, alla luce delle differenti caratteristiche che tali procedure hanno sotto il profilo degli effetti.
Secondo l’Associazione, la richiesta di rimborso sarebbe una scelta operativa che legittimamente i contribuenti dovrebbero poter ancora percorrere, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, in considerazione sia dell’ampia portata letterale dell’art. 38 del DPR 602/73, sia del limitato approccio della circolare 31/2013, che si occupa soltanto degli errori contabili.
Entrando nel dettaglio, Assonime pone due questioni.
La prima riguarda quegli errori che attengono ad aspetti diversi dalla competenza contabile. Il caso più eclatante è quello degli errori di competenza solo fiscale.
Si pensi, fra le tante ipotesi, a quella che si potrebbe verificare nell’applicazione del regime fiscale di deduzione delle perdite su crediti, laddove il contribuente abbia, ad esempio, correttamente operato in bilancio le svalutazioni richieste dalla disciplina contabile, ma poi, nel dare ad esse rilevanza fiscale, abbia errato la corretta competenza secondo le indicazioni del TUIR.
In questi casi, non dovrebbero sorgere dubbi in merito all’applicabilità della procedura di rimborso. Sorgono, piuttosto, riserve sulla possibilità di utilizzare il meccanismo di correzione tramite dichiarazione integrativa indicato dalla circolare 31/2013.
Assonime, nell’affermare che il tema meriterebbe un ulteriore approfondimento da parte dei competenti organi, sembra concordare con quanti ritengono che la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 possa essere utilizzata per regolarizzare anche gli altri errori, diversi da quelli strettamente pertinenti alla competenza contabile dei componenti reddituali.
La seconda questione riguarda, invece, gli errori di competenza contabile, specificamente presi in considerazione dalla circolare 31/2013.
Assonime ritiene che, anche in questa situazione, dovrebbe essere consentito al contribuente di scegliere se adottare, in luogo della dichiarazione rettificativa, l’istanza di rimborso.
Si tratta, in vero, di una questione non di mera rilevanza concettuale ad avviso dell’Associazione, poiché la presentazione della dichiarazione integrativa espone i contribuenti al rischio di sanzioni qualora vengano commessi errori nella riallocazione dei componenti reddituali, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso consentirebbe in un certo senso di superare questo problema. Naturalmente anche questa questione andrebbe chiarita dai competenti organi.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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