Pagamento della TASI anche mediante compensazione con altri tributi

Diversamente, l’eventuale eccedenza dovrà, analogamente all’IMU, essere chiesta a rimborso direttamente al Comune mediante apposita istanza
Con l’approvazione, nel Consiglio dei Ministri di ieri, del DL recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014 (si veda “TASI, confermato il rinvio per i Comuni in ritardo, ma a giugno è rischio «caos»” di oggi, 7 giugno), dovrebbe esserci finalmente maggior chiarezza sulle modalità di calcolo e di pagamento di questo tributo, che stanno diventando, nonostante i presupposti originari di liquidazione dal parte dell’ente locale, sempre più complicate.
Intanto – in base a quanto riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – la data di pagamento della prima rata risulta finalmente stabilita in maniera univoca nel 16 giugno 2014 per tutti i Comuni che hanno assunto la deliberazione entro il 23 maggio 2014.
Viceversa, per gli altri Comuni, i termini sono differiti al 16 ottobre o direttamente al 16 dicembre, questo in funzione della data in cui verrà presa la delibera.
Si tratta di una precisazione di non poco conto, in quanto molti Comuni avevano deliberato termini di pagamento differenti, comunque successivi al 16 giugno. Con il provvedimento in corso di pubblicazione, si ritiene che tali date siano “superate” dalla norma nazionale che, nella gerarchia delle fonti, prevale sulle singole norme locali.
Peraltro, in tal senso, già il primo comma dell’art. 1 del DL 6 marzo 2014 n. 16 aveva accorpato i termini di pagamento al 16 giugno, per cui non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che eventuali diverse date debbano essere considerate un mero refuso privo di effetti.
Le definizioni e le modalità di calcolo del tributo sono mutuate dalle norme ai fini IMU, per cui la determinazione della prima rata dovrà fare riferimento alla situazione del solo primo semestre, per quanto riguarda il possesso e l’utilizzo, e non dell’intero anno diviso per due.
Tra i problemi, la suddivisione del tributo tra proprietario e detentore
Non mancano, tuttavia, i problemi che i contribuenti e, soprattutto, i professionisti devono affrontare, primo tra tutti la suddivisione del tributo tra proprietario e detentore, nel caso in cui il Comune abbia deliberato un’aliquota per tali immobili.
Infatti, sono obbligati al pagamento della TASI sono sia coloro che possiedono (a titolo di proprietà o altro diritto reale) che coloro che detengono (attraverso un contratto di locazione oppure di comodato) gli immobili assoggettati al tributo.
Pertanto, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di due distinte obbligazioni tributarie, rimanendo a carico dell’occupante una quota variabile tra il 10 ed il 30% a seconda di quanto stabilito dal Comune. In mancanza di previsione in tal senso, si applica l’aliquota minima del 10%.
Innanzitutto, occorre fare attenzione al fatto che a volte tali percentuali sono contenute nei regolamenti e altre nelle delibere, per cui è opportuno che si controllino entrambe.
Inoltre, si deve tenere presente che il comma 673 dell’art. 1 della L. 147/2013 afferma che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta dal solo possessore dell’immobile. Questo assunto potrebbe creare problemi per detenzioni/locazioni iniziate nel corso dell’anno, per le quali non vi è la garanzia di durata.
Sul versante del pagamento, occorre tener presente che, se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di due distinte e autonome obbligazioni tributarie. Pertanto, l’eventuale mancato pagamento da parte del conduttore non potrà essere addebitato al possessore, purché la detenzione possa essere dimostrata con un contratto registrato o altro documento equivalente. Tuttavia, in caso di pluralità di possessori o detentori, questi saranno solidalmente responsabili del pagamento.
Infine, poiché il versamento può avvenire tramite bollettino postale oppure con modello F24, l’imposta potrà essere pagata anche mediante compensazione con altri tributi. Diversamente, l’eventuale eccedenza di TASI dovrà, analogamente all’IMU, essere chiesta a rimborso direttamente al Comune mediante apposita istanza.
Fonte: Eutekne autore Stefano SPINA

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