Senza sanzioni i tardivi o insufficienti versamenti TASI e IMU

Secondo il MEF, il versamento deve essere «sanato» entro un mese dal 16 giugno
Con la risoluzione n. 1/DF di ieri, 23 giugno 2014, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha recepito le indicazioni fornite, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 5/02955), dal Sottosegretario Enrico Zanetti, in merito all’inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento della prima rata TASI, scaduta il 16 giugno scorso (si veda “Acconto TASI pagato in ritardo, il MEF apre alla non applicazione di sanzioni” del 12 giugno).
Sono altresì fornite istruzioni riguardo all’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di tardivo o insufficiente versamento dell’IMU.
In base alla risoluzione n. 1/DF/2014, l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi si giustifica in ragione delle criticità relative alle tempistiche di versamento della TASI, ridefinite dal DL 88/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, e quindi a ridosso del primo termine di scadenza, nonché in ragione delle criticità legate alla determinazione stessa del tributo.
Pertanto, considerata la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il meccanismo di versamento della prima rata TASI, il MEF ritiene applicabile l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, disposizione che prevede, tra l’altro, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Secondo il MEF, analoghe considerazioni devono essere svolte ai fini IMU, atteso che le suddette criticità relative al corretto adempimento TASI hanno avuto riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, fra cui ad esempio l’identità della base imponibile.
La medesima situazione di incertezza, secondo il MEF, è riscontrabile con riferimento agli enti non commerciali.
Nei confronti di tali soggetti opera l’esenzione IMU di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) del DLgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (applicabile anche alla TASI in virtù del richiamo operato dall’art. 1 comma 3 del DL 16/2014), relativa agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto.
Fuori dai casi di esenzione, gli enti non commerciali sono soggetti al particolare meccanismo di versamento dei tributi in parola previsto dall’art. 1 comma 721 della L. 147/2013. In base a tale norma, il versamento è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Ne risulta che, alla data del 16 giugno 2014, tali soggetti avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014.
Incertezza anche per gli enti non commerciali
Ulteriori difficoltà, oltre alle già citate, per tali soggetti, derivano dal mancato perfezionamento dell’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall’art. 6 del DM 19 novembre 2012 n. 200.
Si ricorda, infatti, che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l’esenzione si applica alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile oppure, qualora non sia possibile identificare tale frazione, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
La stessa legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 719 dell’art. 1, aveva peraltro delegato ad un DM, ad oggi non ancora emanato, la regolamentazione di tale dichiarazione.
Alla luce delle riportate considerazioni, il MEF ritiene che sussistano le condizioni perché i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole, pari a un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014 ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato, entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte: Eutekne autore Luisa CORSO e Stefano SPINA

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