Utili in natura tassati al 20% se il bene è consegnato o spedito entro il 30 giugno

La data rilevante è invece quella dell’atto, per le assegnazioni ai soci di beni immobili
Ultimo mese per le società di capitali per distribuire ai soci dividendi non qualificati con ritenuta a titolo d’imposta del 20%: per le distribuzioni effettuate dal 1° luglio 2014, infatti, la misura del prelievo passa al 26%, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria da parte del DL 66/2014.
Tale misura vale non solo per i dividendi “in senso proprio”, ma anche per le fattispecie assimilate, quali ad esempio i proventi dei contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto è diverso dal solo lavoro e il relativo valore non eccede le soglie previste dall’art. 47 comma 2 del TUIR (per le società non quotate, il 25% del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio dell’associante approvato prima della stipula del contratto, ovvero il 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al lordo degli ammortamenti, se l’associante è in contabilità semplificata).
È importante evidenziare che quello dei contratti di associazione in partecipazione “non qualificati” è l’unico caso in cui la ritenuta del 20% (o del 26%, dal 1° luglio 2014) viene operata anche se l’associante è una società di persone o un imprenditore individuale. Valendo il criterio di cassa per delineare il prelievo in una misura piuttosto che nell’altra, per beneficiare della tassazione nella misura del 20% è necessario che le remunerazioni in esame siano effettivamente corrisposte, e non solamente deliberate.
Tornando al caso dei dividendi in senso proprio, la ritenuta si applica anche nei casi di attribuzione al socio di riserve di capitale in misura eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, di recesso e di liquidazione (art. 27, comma 1-bis del DPR 600/73). È importante ribadire che, in queste situazioni, vengono incisi dal prelievo a titolo d’imposta (e sono, quindi, direttamente interessati dalle sopravvenute modifiche normative) solo le persone fisiche non imprenditori; se, invece, a percepire l’utile è una società semplice, la ritenuta non viene mai operata e il provento viene attribuito per trasparenza ai soci in misura parziale (misura attualmente prevista nel 49,72%).
Il criterio di cassa previsto per discriminare le situazioni nelle quali la ritenuta è operata nella misura del 20% da quelle che scontano l’aliquota del 26% deve essere individuato nell’effettiva attribuzione delle somme (o dei beni) al socio, e non quindi nella data della dichiarazione di recesso, del bilancio finale di liquidazione o della cancellazione della società dal Registro delle imprese; per la liquidazione, in particolare, non appare chiaro se l’intervento del DL 66/2014 esplichi effetti sulla distribuzione di meri riparti parziali effettuata entro il 30 giugno 2014, in quanto non risultano posizioni espresse sul fatto per cui tali distribuzioni possano configurare reddito per il percipiente, ovvero mere anticipazioni finanziarie sul risultato della liquidazione (anticipazioni che, a norma dell’art. 2491 c.c., sono suscettibili di restituzione qualora i liquidatori ritengano ciò necessario alla chiusura della procedura).
Per l’individuazione del momento di effettiva percezione degli utili in natura (tipici nei casi di recesso e liquidazione, ma comunque distribuibili anche in via “ordinaria”), dovrebbero valere i criteri previsti dall’art. 109 comma 2 lett. a) del TUIR, per cui ciò che rileva è la consegna o spedizione per i beni mobili o la data dell’atto di assegnazione per i beni immobili.
La norma è, come noto, relativa al reddito d’impresa; va però ricordato che, secondo l’art. 27 comma 2 del DPR 600/73, in caso di distribuzione di utili in natura i soci non qualificati sono tenuti a versare alla società l’importo corrispondente alla ritenuta “determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109” del TUIR.
Pur riguardando l’art. 27 comma 2 del DPR 600/73 un aspetto diverso (la misura delle ritenute sugli utili in natura), essa sembra quindi individuare anche il momento rilevante della tassazione dei soci in quello di consegna o spedizione dei beni mobili o in quello dell’atto per gli immobili.
Se l’assegnazione avviene in natura, il socio deve fornire la provvista di denaro alla società affinché questa possa operare la ritenuta sulla parte che effettivamente costituisce reddito (art. 27 commi 1-bis e 2 del DPR 600/73): se, quindi, la distribuzione avviene entro il 30 giugno 2014, è onere del socio versare il 20% del provento alla società entro tale data, in quanto in assenza della provvista la società può non dare corso al pagamento, fatto che obbligherebbe il socio stesso a subire la tassazione nella misura del 26%.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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