Utilizzo dell’ACE obbligatorio fino a concorrenza del reddito netto

Eventuali quote non utilizzate non possono, quindi, essere riportate ai periodi d’imposta successivi
L’art. 1 del DL 201/2011, così come attuato dal DM 14 marzo 2012, stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito netto complessivo dei titolari di reddito d’impresa, si deduce dall’imponibile fiscale un importo pari al rendimento nozionale di una particolare configurazione di mezzi propri. La forma di detassazione in parola è fissata, per il periodo d’imposta 2013 (UNICO 2014), nel 3% annuo, da applicarsi ad un importo diversamente determinato, a seconda della tipologia di contribuente. La circ. Agenzia delle Entrate 12/2014 si è soffermata sul caso dei soggetti IRES, i quali applicano il predetto coefficiente alla variazione netta in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (capitale sociale e riserve, con esclusione dell’utile), nel limite del patrimonio netto del periodo d’imposta, comprensivo dell’utile “teorico”, ovvero determinato senza considerare il beneficio ACE.
Lo scostamento rilevante ai fini ACE è, pertanto, dato dalla sommatoria degli incrementi rilevanti, al netto di decrementi e riduzioni (art. 5 del DM 14 marzo 2012). Gli aumenti sono costituiti, in primo luogo, dai conferimenti in denaro, da computarsi dalla data di effettivo apporto, la cui delibera sia stata assunta a far data dal primo periodo d’imposta di applicazione dell’ACE, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2011, a prescindere dalla causale sottostante (aumenti di capitale non semplicemente sottoscritti, versamenti per sovrapprezzo azioni/quote, in conto capitale o a fondo perduto, conversioni di obbligazioni, ecc.).
Analogamente, rilevano gli aumenti di capitale proprio generati dalle rinunce incondizionate dei soci ai propri crediti – non commerciali, ovvero derivanti da precedenti finanziamenti in denaro – e le compensazioni effettuate in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale (art. 5, comma 2, lett. a) del DM 14 marzo 2012).
Queste variazioni di capitale rilevano a partire dalla data dell’atto di rinuncia, ovvero da quella in cui assume effetto la compensazione.
Rilevano pure gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Il beneficio ACE non spetta, pertanto, nel caso di accantonamento alla riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto o da adeguamenti per utili su cambi non ancora realizzati (art. 2426, comma 1, nn. 4) e 8-bis) c.c.), alla riserva da rivalutazione monetaria o per acquisto di azioni proprie. Rileva, invece, l’accantonamento a riserva legale, in quanto disponibile, con effetto dall’inizio dell’esercizio in cui è assunta la relativa delibera di destinazione, analogamente a quanto previsto per i decrementi, rappresentati dalle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo. Ad esempio, la distribuzione della riserva straordinaria deliberata il 31 dicembre 2013, ma eseguita il 2 gennaio 2014, determina una riduzione della base di calcolo ACE relativa al periodo d’imposta 2013 e, quindi, da considerarsi già in sede di compilazione del modello UNICO 2014.
La circ. 12/2014 ha altresì rammentato, coerentemente con la relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012, che – nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta abbia una durata diversa dall’anno – il capitale proprio deve essere ragguagliato alla durata di questo periodo, “al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale”. Conseguentemente, l’incremento di capitale proprio deve essere moltiplicato per i giorni di durata del periodo d’imposta, e suddiviso per 365: nel caso di conferimenti in denaro, rilevanti dalla data del versamento, il ragguaglio deve essere operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell’esercizio, considerando comunque la durata complessiva del periodo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che la deduzione ACE può essere utilizzata soltanto dopo aver scomputato, a norma dell’art. 84 del TUIR, le perdite pregresse dal reddito lordo, e sino a concorrenza dell’importo residuale dello stesso (rigo RN6 del modello UNICO 2014 SC); l’eventuale eccedenza non è suscettibile di determinare l’emersione di una perdita fiscale, evitando così l’assoggettamento alla predetta disciplina del TUIR, ma può essere riportata nei successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali. A questo proposito, la circ. n. 12/2014 ha, tuttavia, precisato che il suddetto utilizzo dell’ACE deve ritenersi obbligatorio sino a concorrenza del reddito residuo del periodo d’imposta; diversamente, ovvero nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione nei predetti limiti, è preclusa la riportabilità delle stesse. È stato, pertanto, sostenuto un principio analogo a quello stabilito dall’art. 96 del TUIR, in materia di riporto dell’eccedenza di ROL, preclusa in presenza di interessi passivi non dedotti a discrezione del contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 19/2009).
Fonte: Eutekne autore Michele BANA

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