Bonus investimenti utilizzabile in tre quote annuali dal 2016

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione mediante F24, è sottoposto a particolari vincoli di utilizzo
Nonostante non sia sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva (trattandosi di un incentivo di natura automatica), il credito d’imposta per nuovi investimenti in macchinari e impianti di cui alla divisione 28 della tabella ATECO, disciplinato dall’art. 18 del DL n. 91/2014, è soggetto a particolari vincoli relativi alla modalità di utilizzo.
È infatti previsto che il credito d’imposta in esame, pari al 15% dell’investimento incrementale rispetto ai cinque periodi d’imposta precedenti (si veda “Bonus investimenti anche per le imprese neocostituite” del 7 luglio), sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97 (c.d. “compensazione esterna”). In altri termini, il credito d’imposta spettante può essere utilizzato soltanto in misura pari ad 1/3 per ciascun anno.
Accanto alla suddivisione in tre quote annuali, viene prevista, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DL 91/2014, un’ulteriore condizione legata alla decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta spettante. Nello specifico, viene stabilito che la prima quota del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Pertanto, in relazione a soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
- in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25 giugno 2014-31 dicembre 2014), la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2016;
-in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1 gennaio 2015-30 giugno 2015), la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.
A mero titolo esemplificativo, considerando un credito d’imposta complessivamente spettante in misura pari a 6.000 euro:
- lo stesso deve essere suddiviso in tre quote annuali di pari importo; ciascuna quota è, quindi, pari a 2.000 euro l’anno;
- la prima quota (2.000 euro) può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97 mediante F24 soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2016;
- il credito d’imposta può essere utilizzato – in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97 – per le restanti quote nel 2017 (2.000 euro) e nel 2018 (2.000 euro).
L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 51/2011, § 4.2), con riferimento al credito d’imposta per la ricerca scientifica ex art. 1 del DL 70/2011 (per il quale era prevista la medesima suddivisione in tre quote annuali), aveva precisato che “la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito; in caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare corrispondente può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità ordinarie”.
Indicazione in dichiarazione
Il credito d’imposta dovrà comunque essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni (art. 18 comma 8 del DL 91/2014).
Quanto al trattamento fiscale dell’agevolazione in esame, si evidenzia che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Inoltre, il credito d’imposta in esame non è soggetto, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DL n. 91/2014, al limite annuale di utilizzo pari a 250.000 euro, previsto dall’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI

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