Pubblicato il modello per la riammissione alla dilazione dei ruoli

Non sembra rilevare lo stato di difficoltà economica del contribuente decaduto dalla precedente dilazione
L’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014 ha, come già rammentato su Eutekne.info, introdotto una speciale forma di dilazione dei ruoli per i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, erano decaduti da una pregressa dilazione.
Nel contempo, è stato abrogato l’art. 10 comma 13-ter del DL 201/2011, sulla dilazione “in proroga”.
In base a tale norma, Equitalia avrebbe potuto prorogare la rateazione dei ruoli per i contribuenti che, alla data del 28 dicembre 2011, avevano ottenuto il provvedimento di rateazione ma che, successivamente, avevano omesso il pagamento della prima rata o di due rate successive (circostanze che, nel sistema vigente ratione temporis, avrebbero comportato la decadenza dalla dilazione).
La condizione per fruire di ciò era che il debitore non avesse già beneficiato della precedente dilazione “in proroga” di cui all’art. 2 comma 20 del DL 225/2010 (formulato come il richiamato art. 10 del DL 201/2011, ma il provvedimento di concessione della dilazione avrebbe dovuto essere ottenuto al massimo il 27 febbraio 2011).
Sulla base del contesto normativo vigente:
- a decorrere dal 22 giugno 2013, la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate del piano, anche non consecutive, e non più di due rate consecutive (art. 19 del DPR 602/73 post DL 69/2013);
- per i contribuenti che, alla medesima data, risultavano decaduti da una dilazione già ottenuta, è possibile essere riammessi alla dilazione se la domanda viene presentata entro il 31 luglio 2014 (art. 11-bis del DL 66/2014).
Il nuovo piano di dilazione è caratterizzato da alcune particolarità, infatti non è prorogabile, può essere solo ordinario (quindi per un massimo di 72 rate mensili, e non 120 nemmeno se sussistessero situazioni di grave difficoltà finanziaria), e si decade con il mancato pagamento di due rate, pure non consecutive.
Equitalia, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha annunciato che sul relativo sito internet, alla voce “Rateazioni”, è scaricabile il modello per domandare la speciale dilazione ex DL 66/2014.
In base al modello di richiesta, al quale deve essere allegata, come di consueto, copia di un documento di identità, sembra non sia necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, di cui parla l’art. 19 del DPR 602/73.
Istanza da presentare entro il 31 luglio 2014
L’unica cosa che occorre attestare è l’essere decaduti da una dilazione entro il 22 giugno 2013, requisito per accedere alla rateazione speciale.
Nessuna specificazione espressa sul menzionato tema si rinviene nel comunicato stampa di Equitalia.
Si evidenzia che, per le dilazioni “ordinarie”, il comunicato stampa dell’8 maggio 2013 aveva affermato che, per i debiti sino a 50.000 euro, per ottenere la dilazione è sufficiente presentare la domanda, mentre per gli importi superiori occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, esibendo documentazione diversa a seconda della tipologia di richiedente (si distingue, in breve, tra persone fisiche e società).
Questa dilazione, peraltro, può concernere non solo i ruoli ma pure le somme richieste con accertamento esecutivo o con avviso di addebito emesso dall’INPS.
Sembra che il contribuente, senza particolari problemi, possa scegliere anche il numero di rate, a condizione che, ovviamente, il loro numero non sia superiore a 72.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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