Revoca del bonus investimenti per i beni ceduti prima del 2016

Rilevano la destinazione a finalità estranea, l’assegnazione ai soci e le dismissioni
Il credito d’imposta per i nuovi investimenti è revocato, ai sensi dell’art. 18 comma 6 lett. a) del DL 91/2014, nel caso in cui l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. Stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 44/2009) con riferimento alla Tremonti-ter, l’espressione “prima del secondo periodo d’imposta” deve essere interpretata nel senso di “prima dell’inizio del secondo periodo d’imposta”, valorizzando, così, il dato letterale di tale locuzione, modificata rispetto alla precedente Tremonti-bis (nella quale si prevedeva la revoca in caso di cessione “entro il” secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto).
In pratica, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i beni acquistati nel periodo 2014 (25 giugno 2014-31 dicembre 2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2015 (non rilevano, quindi, le cessioni effettuate nel 2016); i beni acquistati nel periodo 2015 (1° gennaio 2015-30 giugno 2015) devono, invece, essere conservati fino al 31 dicembre 2016.
Le fattispecie che fanno scattare la revoca, stando alla circ. 44/2009, sono le seguenti: cessione a terzi dei beni oggetto di investimento; destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; dismissioni; donazione; conferimento; assegnazione ai soci; destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
Qualora gli investimenti siano stati effettuati mediante la stipula di contratti di leasing e di lease-back, ai fini della revoca dell’agevolazione rilevano, nel periodo di sorveglianza, il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing a terzi.
La revoca non opera, invece, in caso di furto del bene oggetto dell’agevolazione (comprovato dalla denuncia alle autorità competenti), trattandosi di un accadimento non dipendente dalla volontà del beneficiario. La revoca non opera neppure in caso di operazioni di lease-back, posto che la cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing non pregiudica in alcun modo la permanenza dell’investimento presso l’impresa utilizzatrice.
Nel caso di operazioni straordinarie fiscalmente neutre (fusione, scissione e trasformazione d’azienda) che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento, le stesse non assumono rilievo ai fini dell’applicazione della revoca, purché non comportino la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa.
A conclusioni analoghe è pervenuta l’Agenzia delle Entrate con riferimento a cessione/conferimento d’azienda, posto che, in tal caso, la cessione del bene rientra in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, irrilevante ai fini della revoca dell’agevolazione. Allo stesso modo, la cessione del bene effettuata nell’ambito della cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale non determina la revoca del beneficio.
Obblighi per cessione/conferimento d’azienda
La circ. 44/2009 (§ 6) ha tuttavia introdotto alcuni obblighi da osservare negli atti relativi alle operazioni di cessione/conferimento, al fine di evitare possibili abusi connessi con eventuali atti di disposizione posti in essere dal cessionario/conferitario successivamente all’effettuazione dell’operazione, ma entro il periodo di sorveglianza. In particolare, il cedente/conferente deve fornire una dichiarazione espressa in cui afferma che l’azienda (o ramo d’azienda) includa investimenti oggetto dell’agevolazione, indicando anche la tipologia dei beni, il momento di effettuazione dell’investimento, il valore dell’investimento e ogni altra notizia utile; il cessionario/conferitario deve impegnarsi a mantenere il bene nell’ambito del compendio aziendale fino al termine del periodo di sorveglianza dell’agevolazione.
La citata circolare precisa altresì come in caso di mancato assolvimento degli obblighi documentali indicati opera la revoca dell’agevolazione, producendo i relativi effetti in capo al soggetto che, a seconda delle circostanze, si è reso inadempiente. Qualora l’inadempimento sia stato eseguito dal cessionario/conferitario, è irrilevante, ai fini della produzione degli effetti della revoca, che l’agevolazione sia stata fruita dal soggetto cedente/conferente; infatti, il cessionario/conferitario, assumendosi l’impegno a mantenere i beni nel complesso aziendale nel periodo di sorveglianza, è consapevole che la revoca dell’agevolazione dipende da un proprio comportamento e che gli effetti della stessa si producono in capo al medesimo. Diversamente, nel caso in cui il cessionario/conferitario non assuma il suddetto impegno, la revoca dell’agevolazione produce i suoi effetti in capo al cedente/conferente.
Non costituisce, inoltre, causa di revoca il trasferimento d’azienda che avviene per donazione o per successione mortis causa; in tali ipotesi, la disciplina della revoca continua a operare in capo ai donatari e agli eredi dell’azienda.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI

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