Rilevanza penale anche per l’autoriciclaggio

Sanzione ridotta se il soggetto si è adoperato per assicurare le prove del reato ed evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
Il Ddl. in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale (C. 2247, abbinato con C. 2248), che si avvia all’esame dell’Aula dopo aver passato il vaglio della Commissione Finanze della Camera, con l’art. 1-ter interviene sulla fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), rimodulandone la pena pecuniaria e le circostanze del reato, oltre a introdurre una causa di non punibilità riconducibile alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”) prevista dallo stesso provvedimento (si veda “Chi aderisce alla «voluntary disclosure» non sarà punito per l’autoriciclaggio” del 3 luglio).
Tuttavia, l’aspetto più rilevante è certamente l’eliminazione della clausola di riserva prevista in apertura della disposizione vigente (“fuori dei casi di concorso nel reato”), con il risultato di ricondurre a rilevanza penale anche la fattispecie di autoriciclaggio.
Come è noto, la questione della sanzionabilità penale della condotta di colui che utilizza denaro, beni o altre utilità provenienti da reato dallo stesso realizzato, è materia di annosa e accesa discussione.
La ratio della vigente formulazione della norma, per cui non è punibile per riciclaggio l’autore del reato presupposto ed i suoi concorrenti, trova il suo fondamento nella tesi – che a parere di chi scrive non va trascurata – con cui si riconduce la condotta dell’autore che occulta i proventi del reato a naturale conseguenza dell’illecito, qualificandola, dunque, come semplice post factum non punibile.
Secondo questo orientamento, infatti, la punibilità delle condotte, poste in essere dall’autore del reato e aventi come finalità quella del godimento dei proventi dello stesso, costituirebbe una duplicazione del trattamento sanzionatorio relativamente ad un unico fatto storico, violando il principio del ne bis in idem sostanziale.
Il Ddl. interviene anche sul sistema delle circostanze del reato di riciclaggio.
In primis, specifica la circostanza aggravante (comma 3) riferibile alla attuale nozione di “attività professionale”, che diventa, nel Ddl., “esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria”.
Chi scrive ritiene si tratti di una mera specificazione della norma che non ne muta il significato attuale.
La nozione di “professione”, infatti, permane nella sua accezione generale e non qualificata (come, ad esempio, per la fattispecie di cui all’art. 348 c.p.), così da potersi ricavare dall’art. 3 del DLgs. 206/2005 (Codice del consumo), per cui è “professionista” “la persona fisica [o giuridica] che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
D’altronde, la Cassazione, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante, ha inteso la nozione in senso ampio, ravvisando la “professionalità” nel titolare di autofficina in relazione al riciclaggio di parti di veicolo rubato (Cass. n. 5505/2014) o in “esperti del settore bancario” per il “denaro sporco” (Cass. n. 43534/2012).
Il Ddl. prevede, inoltre, con un rilevante intervento di tecnica legislativa premiale, una consistente riduzione della sanzione (diminuzione fino a due terzi) qualora il soggetto agente si sia “efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”.
Si tratta di un’ipotesi di “ravvedimento attivo post delictum”, che ha il suo principale riferimento nell’art. 62 n. 6, seconda ipotesi c.p., ma che ha diffusa presenza in ambito penalistico (ad es., art. 171-nonies della L. 633/1941 in tema di diritto d’autore e art. 13 del DLgs. 74/2000 per i reati fiscali).
Da ultimo, sempre nell’ambito premiale, la previsione della causa di non punibilità “temporanea”, vale a dire limitata alle condotte riconducibili alla fattispecie di riciclaggio realizzate sul presupposto dei reati fiscali specificamente previsti, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria prevista dal Ddl.
Fonte: Eutekne autore Stefano COMELLINI

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