Bonus impianti: contabilizzazione nell'anno in cui avviene l’intervento

Il DL competitività (DL n. 91/2014) è legge. Il decreto, tra l’altro, prevede un credito d'imposta del 15% sui maggiori investimenti in beni strumentali nuovi, rispetto alla media dei cinque periodi d'imposta precedenti, escludendo l'anno con investimenti più elevati.
Il credito riguarda gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco del 2007, che sono stati effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e può essere utilizzato dal 2016 in tre rate annuali. 
La contabilizzazione del bonus - Le imprese sono tenute a contabilizzare in bilancio tale bonus. La contabilizzazione del credito d'imposta va fatta nel bilancio in cui, in base al principio di competenza, l'investimento si considera effettuato, con la scrittura in partita doppia dare Crediti tributari a Imposte (voce 22 del conto economico), in base all’ Oic 25. Applicando tali principi, si avrà una differenza fra l'anno in cui l'investimento si considera effettuato e quello in cui si utilizza il credito d'imposta, a causa della distinzione fra cassa e competenza. 
Negli esercizi in cui il credito è utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi e contributi, lo stesso è stornato in contropartita del debito tributario. 
Il credito d'imposta spetta anche per i beni costruiti dalle imprese in economia, ma in tal caso la contabilizzazione dei costi capitalizzati passa dal conto economico, imputando gli stessi nella voce A4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni", senza compensazione. Dunque, nel conto economico, nell'Area B sono presenti i costi che sono poi capitalizzati mediante storno indiretto nella voce A4. 
La contabilizzazione nella voce A4 interessa anche eventuali interessi passivi iscritti nella voce C17. 
Per i beni acquistati con riserva della proprietà il credito d'imposta spetta al momento della consegna del bene, mentre in altre ipotesi, se gli effetti traslativi sono differiti, per esempio in caso di beni in prova o in visione, il credito spetta al momento del trasferimento della proprietà. 
In conclusione, va ricordato che quanto illustrato nel l'articolo riportato sotto con riferimento alla legge Sabatini e al credito d'imposta in questo articolo deve essere considerato valido anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. 
Contributo in conto interessi riportato nell'area finanziaria - Le imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali, possono beneficare del contributo in conto interessi previsto dalla Legge Sabatini n. 1329/65 e del credito d'imposta previsto dal DL n. 91/2014. 
Dal punto di vista contabile, per i beni che usufruiscono della legge Sabatini, la cessione è effettuata con la clausola di riserva della proprietà e, quindi, il trasferimento della stessa si verifica con il pagamento dell'ultima rata, o generalmente allo scadere del quinto anno. 
Contabilmente va rilevata l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale anche nell'ipotesi di acquisto di beni per i quali esiste la clausola di riserva della proprietà, perchè si tratta di una mera "garanzia", mentre il trasferimento dei rischi si ha con la consegna dei beni. 
In questi casi, pertanto, il bene è iscritto nell'attivo e ammortizzato in base alle regole normali, mentre nella nota integrativa va descritta la garanzia (articolo 2427 n. 6 c.c.), secondo i dettami dell’Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali. Va detto che il bene non può essere ceduto a terzi.
Il pagamento dilazionato implica il pagamento degli interessi passivi (esenti da Iva) che, nel bilancio, sono riscontati (risconti attivi), mentre il contributo in conto interessi comporta generalmente la rilevazione di interessi attivi in via anticipata, che devono essere riscontati (si rileveranno risconti passivi). 
Questi interessi non possono essere capitalizzati perché relativi alla dilazione di pagamento e non alla costruzione del bene. 
Nello stato patrimoniale, i risconti attivi relativi agli interessi passivi, e i risconti passivi relativi al contributo in conto interessi, non possono essere compensati: nella nota integrativa devono essere illustrati e descritti (Oic 18). 
Nel conto economico, invece, gli interessi passivi e il contributo in conto interessi trovano spazio nella voce C17 (interessi passivi) e, quindi, sono compensati, determinando direttamente l'incidenza degli stessi. 
Nonostante ciò, se il contributo in conto interessi è rilevato successivamente, rispetto alla contabilizzazione degli interessi passivi, la parte di interessi attivi riferita agli esercizi precedenti, che costituisce una sorta di "sopravvenienza attiva", è rilevata nella voce C16 d) relativa ai proventi finanziari. Questo può succedere a causa dei tempi tecnici connessi all'espletamento della pratica (si veda il documento n. 1 interpretativo dell'Oic 12, incorporato ora nella nuova versione del principio contabile).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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