Bonus investimenti secondo il criterio di competenza fiscale

Valgono i criteri di competenza fiscale
II credito d’imposta introdotto dall’art. 18 del D.L. 91/2014 è rivolto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti). 
Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori ad euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015. 
Per verificare se un investimento rientri o meno tra quelli che concorrono al calcolo del credito d’imposta, deve farsi riferimento ai criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del Tuir. 
Ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 
Per i casi particolari è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER. Infatti, al pari dell’agevolazione in esame, con la Tremonti TER l’agevolazione era legata ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009] e il 30 giugno 2010. 
Nel documento di prassi richiamato, veniva chiarito che: 
- gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. 
- in caso di investimento realizzato tramite un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l’agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto; l’agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell’agevolazione; 
- qualora l’appalto riguardi un investimento in beni complessi, l’agevolazione è riconosciuta nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 oggettivamente individuabili utilizzati per la realizzazione del bene complesso 
- per i beni costruiti in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015. L’agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell’agevolazione; 
- in caso di leasing l’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l’apparecchiatura è consegnato. Ai fini del computo dell’agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario; 
- in caso di patto di riservato dominio, l’investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell’atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà, come previsto dall’articolo 109 del TUIR.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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