Bonus investimenti senza modifiche

Art. 18, D.L. 91/2014
Nessuna modifica di rilievo nel corso dell’iter di conversione (L. 116/2014, G.U. del 20.08.2014) del D.L. 91/2014 in merito al nuovo Bonus investimenti. 
II credito d’imposta introdotto dall’art. 18 del D.L. 91/2014 è rivolto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti). È agevolabile dunque l’acquisto (proprietà, leasing, costruzione in economia, appalto) di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. 
Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori a euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015. 
Per verificare se un investimento rientri o meno tra quelli che concorrono al calcolo del credito d’imposta, deve farsi riferimento ai criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del Tuir. Ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i casi particolari è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009. 
Per usufruire dell’agevolazione: 
• deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti; 
• i suddetti investimenti devono essere destinati a “a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. 
Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013. Per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 si dovrà far riferimento alla media degli investimenti. 
Per evitare condotte antielusive, nella concessione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014, il Legislatore ha puntualmente definito le cause di decadenza dall’agevolazione. 
Il co. 6, dell’art. 18, del D.L. 91/2014, prevede che “il credito d'imposta è revocato: 
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto”; 
b) “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione”. 
Il rispetto della condizione di cui alla lettera a) implica che: 
• i beni acquistati tra il 25.06.2014 e il 31.12.2014 non vengano ceduti fino al 31.12.2015; 
• I beni acquistati tra il 01.01.2015 e il 30.06.2015 non vengano ceduti fino al 31.12.2016. 
Al pari della cessione, dovrebbero costituire causa di decadenza dal beneficio i casi di dismissione dei beni agevolati (per eliminazione dal processo produttivo), autoconsumo, assegnazione ai soci, donazione e conferimento. 
Non costituisce invece causa di decadenza del beneficio il furto del bene (R.M. 180/E/2003). 
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Il credito d'imposta va ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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