Indagini finanziarie: irrilevanti gli importi ridotti

Da trascurare i movimenti riconducibili a spese personali e familiari
Premessa – Nel contrasto all’evasione fiscale lo strumento delle indagini finanziarie deve essere utilizzato solo dopo un'attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie. L’Agenzia delle Entrate esorta gli uffici periferici ad abbandonare la prassi, frequente presso gli uffici, di chiedere giustificazioni su importi poco rilevanti e verosimilmente riconducibili alla sfera personale e familiare del contribuente. 
Circolare 25/2014 - Con la circolare 25/2014 del 6 agosto, l'Agenzia ha illustrato la strategia per il 2014 per la prevenzione e il contrasto all'evasione. Le nuove direttive sembrano puntare in modo deciso alle violazioni sostanziali. I nuovi principi dovranno essere adottati dalle direzioni regionali e provinciali che, in concreto, svolgono l'attività di accertamento. 
Indagini finanziarie - Nel documento di prassi in questione, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche l’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie affermando che il suo impiego è da privilegiarsi nel caso di controlli nei confronti di esercenti arti e professioni la cui posizione fiscale, in considerazione dell’attività esercitata, può essere più difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie. 
Importi alti – In particolare le indagini finanziare dovranno essere sempre utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari e tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al soggetto esaminato e al suo nucleo familiare. 
Contradditorio - In tale ambito, in particolare, appare opportuno evidenziare l’importanza che assume il ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare. 
Scopo - Nel ribadire, in coerenza con la passata prassi in materia, che scopo delle indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, l’Agenzia sottolinea come le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti. 
Discrezionalità dell’Ufficio - L’Agenzia delle Entrate evidenzia come, in tale contesto, resti in ogni caso affidata alla sensibilità dell’organo accertatore procedente la scelta, nel caso concreto, dei poteri e degli strumenti, nell’ambito di quelli messi a disposizione dall’ordinamento tributario, che meglio siano in grado, sulla base degli elementi a disposizione, di ricostruire la capacità contributiva complessiva del soggetto. 
Metodo di accertamento - Dall’esame dell’insieme delle operazioni finanziarie rilevate e dalla valutazione della relativa coerenza complessiva rispetto alla concreta realtà economico-operativa e conseguentemente alla capacità contributiva del contribuente, infatti, l’Ufficio dovrà far discendere la scelta del metodo di accertamento, anche induttivo, da adottare e, su questa base, procedere alla valorizzazione delle risultanze delle indagini finanziarie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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