Visto di conformità: La richiesta per l’apposizione

L'ODCEC di Milano l’8 luglio scorso ha pubblicato sul suo sito un documento redatto dalla Commissione di Diritto Tributario Nazionale che riassume quali sono le norme di comportamento per l’effettuazione dei controlli ai fini dell’apposizione del nuovo visto di conformità sulle dichiarazioni.
Tale documento, che sintetizza le norme di riferimento, riporta una serie di controlli ai fini di certificare i crediti d’imposta derivanti da imposte sui redditi, IRAP e ritenute di imposta.
Il documento in questione riporta 5 check list (distintamente riferite ai modelli 770, Unico PF, Unico SP, Unico SC, e Irap) che elencano una serie di verifiche da effettuare sia in merito alla corretta tenuta dei libri e dei registri sia sui quadri delle dichiarazioni.
L’Ordine di Milano sottolinea inoltre che per i professionisti che hanno già sottoscritto una polizza per il rilascio del visto ai fini Iva, vi è la necessità di integrazione solo nel caso in cui in tale polizza assicurativa si faccia espressa menzione a un rilascio esclusivo ai fini Iva.
I documenti da allegare alla richiesta e le dichiarazioni da rilasciare per l’apposizione del visto riguardano:
- una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale assicurativo adeguato al numero dei visti di conformità rilasciati e comunque non inferiore ad € 1.032.913,80;
- una dichiarazione che evidenzia di essere un soggetto di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, e non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall’albo di appartenenza in capo a lui;
- una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8, comma 1 del D.M. 31/05/1999 n. 164, ossia:
• non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
• non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
• non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
• non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Con la polizza assicurativa il professionista si tutela dalle richieste di risarcimento dei danni derivanti dal visto di conformità per danni colposamente causati per negligenza o imprudenza o imperizia lieve o grave, dei quali sia civilisticamente responsabile nell’esercizio delle sue attività.

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