Cinque verifiche sugli interpelli

Dalle materie all'interesse personale, i controlli prima dell'invio dell'istanza «ordinaria»
Interesse personale e concreto del contribuente. Consegna a mano, per raccomandata o con la Pec. Principio del silenzio-assenso se le Entrate non rispondono entro 120 giorni. Sono alcuni dei cinque "pilastri" su cui si è retto fino ad oggi il sistema dell'interpello ordinario, regolato dall'articolo 11 dello Statuto del contribuente, che rappresenta uno degli isitituti di maggior successo nell'ambito della tax compliance. Un istituto ora chiamato a fare i conti con l'annunciato riordino di tutti i tipi di interpello nell'ambito della riforma fiscale, oltre che con una recente risposta – fornita dalla Direzione centrale normativa delle Entrate all'interpello n. 954-210/2013 – che sembra porre seriamente in discussione alcuni dei "pilastri" indicati in precedenza.
La prassi normativa è delineata nelle circolari di riferimento emanate dalla Direzione centrale normativa e contenzioso (la 50/2001 e la 23/2005) e dalla Direzione centrale normativa (la 32/2010).
L'istituto dell'interpello ordinario, infatti, si basa su precisi presupposti la cui assenza decreta l'inammissibilità dell'istanza. In primis, il quesito del soggetto istante deve presentare congiuntamente, tra le altre caratteristiche, anche quello della «personalità e concretezza». Detto diversamente, deve riferirsi alla conoscenza del trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative direttamente riconducibili alla sfera di interessi del soggetto richiedente.
Inoltre, in linea con la circolare 50/2001, per i casi «di maggiore complessità o incertezza della soluzione ovvero qualora l'interpello concerna norme di recente approvazione sulle quali la competente direzione centrale non si sia ancora pronunciata», i quesiti inoltrati devono essere corredati da un motivato parere della direzione regionale e vengono monitorati dalla stessa Direzione centrale normativa.
Pertanto, affinché si producano gli effetti tipici dell'istituto dell'interpello devono esserci congiuntamente – oltre a tutte le altre indicate nel grafico in pagina – queste tre condizioni:
- interesse personale del quesito di natura giuridico-interpretativa;
- preventività;
- obbiettive condizioni di incertezza.
Ai fini della sua ammissibilità, l'istanza – oltre a essere correttamente trasmessa – deve essere redatta dal contribuente titolato in modo "circostanziato" con tutte le indicazioni che, in punto di fatto e di diritto, servono alla direzione regionale o centrale per procedere all'istruttoria e alla successiva emanazione del parere. Di conseguenza, dal momento che l'interpello produce un parere che vincola eventuali controlli fiscali – ma solo limitatamente al soggetto istante – è necessario che il quesito «sia finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi» personali del richiedente.
Tenuto conto dell'effetto indotto dal parere sugli eventuali verificatori, è evidente che «il contribuente dovrà presentare l'istanza , prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello». In caso contrario, la possibilità di acquisire comunque il parere dell'Agenzia non è preclusa in via di principio, ma di fatto è impossibile che la richiesta sia trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti.
Quanto alle obbiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, va da sé che l'istanza sia da ritenersi inammissibile quanto non ci sono margini di dubbio nella "lettura" di una norma o quando «sia stata fornita dall'Amministrazione finanziaria la soluzione interpretativa a casi analoghi».
In questo scenario si inserisce l'interpello n.954-210/2013 fornito dalla direzione centrale normativa, settore imposte sui redditi e sulle attività produttive, ufficio redditi fondiari e di lavoro. Ciò che qui interessa, più della risposta nel merito, sono i suoi riflessi procedurali. L'istanza è stata presentata da un ente pubblico – una provincia – che aveva fatto un bando per l'aggiudicazione di un appalto: in particolare, la provincia chiedeva se l'impresa vincitrice della gara avesse diritto o meno di beneficiare a un credito d'imposta Ires in relazione agli interventi oggetto dell'appalto. Sulla stessa materia, l'impresa aveva già ottenuto interpello positivo alcuni anni prima, ma la direzione centrale normativa ha risposto accogliendo quanto prospettato dall'istante nel nuovo interpello, disconoscendo l'agevolazione in capo alla società vincitrice del bando. Un'impostazione che sembra porre in discussione il principio dell'interesse «personale» (l'ente pubblico non è soggetto Ires) e dell'uniformità degli indirizzi interpretativi (sulla stessa problematica il contribuente aveva ottenuto una risposta in base alla quale aveva, in ultima analisi, versato una minore Ires).
Fonte: il sole 24 ore autore Alberto Cavallaro Pierpaolo Ceroli

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