Compensazione dei crediti di imposte dirette in cerca di semplificazione

In attesa di chiarimenti, l’ODCEC di Milano ha pubblicato una check list per apporre il visto di conformità
I contribuenti che hanno utilizzato o utilizzeranno in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui devono presentare entro il prossimo 30 settembre la dichiarazione UNICO con l’apposizione del visto di conformità, nell’ipotesi in cui da tale dichiarazione emerga il credito compensato.
La novità, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è stata oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’ultimo, in ordine cronologico, è stato quello relativo alla possibilità per i professionisti di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi (ris. 82/2014).
In precedenza, l’Agenzia (circ. 10/2014) aveva precisato che:
- il limite di 15.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di asseverazione, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;
- ai fini della compensazione non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- i crediti ante 2013 (esercizi solari) possono essere liberamente utilizzati in compensazione fino a quando gli stessi non siano esposti nella dichiarazione annuale per il 2013, posto che i crediti in questione vengono rigenerati sommandosi ai crediti maturati nel 2013.
L’Agenzia, invece, nulla ha detto con riguardo ai controlli da effettuare per rilasciare il visto di conformità.
In linea generale, si ricorda che il DM 164/99 e la C.M. 134/99 richiedono la verifica:
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- della corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.
Questi ultimi controlli non richiedono valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività d’impresa esercitata e rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento alla compensazione dei crediti IVA, l’Agenzia delle Entrate (circ. 57/2009, § 7.2) ha introdotto alcuni meccanismi diretti a semplificare l’attività di controllo dei soggetti coinvolti.
Secondo l’Agenzia, oltre a verificare la sussistenza di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta (es. presenza di operazioni non imponibili), occorre verificare che il credito IVA da compensare sia pari o superiore al volume d’affari.
Se quest’ultima condizione non si verifica, il controllo della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta riferita al periodo d’imposta (se, ad esempio, l’ammontare complessivo dell’IVA detratta è di 100.000 euro, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a 10.000 euro).
Auspicando che l’Agenzia fissi una soglia analoga, la Commissione Diritto Tributario nazionale dell’ODCEC di Milano ha predisposto una check list che riepiloga i controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità.
Con riferimento ad UNICO, si parte dalla verifica delle scritture e dai libri contabili, ove obbligatori. Per quanto riguarda la corrispondenza tra scritture contabili e relativa documentazione la Commissione sembra suggerire di analizzare le sole rettifiche fiscali riportate nei quadri RF e RG.
Vi è poi il controllo documentale degli oneri deducibili e detraibili, nonché dei crediti d’imposta che, stando alla check list e alla prassi dell’Agenzia, dovrebbe riguardare tutti i documenti, senza esclusioni di natura qualitativa o quantitiva (cfr. circ. 14/2013, § 6.2).
Fonte: Eutekne autore Alessandro COTTO e Massimo NEGRO

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