Interpello ordinario: la check-list

CHI PUÒ FARE ISTANZA
AMMESSI ANCHE I SOSTITUTI
Possono proporre interpello ordinario tutti i contribuenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati eseguire adempimenti tributari.
Sono compresi anche:
- i sostituti d'imposta, limitatamente ai quesiti riguardanti le ritenute alla
fonte e i relativi obblighi;
- i responsabili d'imposta (ad esempio, notai);
- i soggetti coobbligati al pagamento;
- il procuratore generale o speciale del contribuente.
Restano invece esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi (ad esempio, le associazioni ambientaliste)
COME E QUANDO PRESENTARLA
TRE MODALITÀ DI INVIO
L'istanza è redatta in carta libera e è presentata agli uffici tramite:
- consegna a mano;
- spedizione postale, in plico senza busta, raccomandato a/r;
- posta elettronica certificata (articolo 48, Dlgs 82/2005).
Alla domanda va allegata copia della documentazione utile a individuare e qualificare il caso.
La risposta arriva per posta, fax o email, entro 120 giorni (salvo interruzione per richiesta di documentazione) che decorrono a seconda dei casi dalla data in cui:
- l'istanza è assunta al protocollo dell'ufficio;
- è sottoscritto l'avviso di ricevimento;
- è trasmessa la Pec
A CHI INOLTRARE LA RICHIESTA
COMPETENZA ALLA «DRE»
L'istanza di interpello va presentata alla Direzione regionale dell'agenzia
delle Entrate (Dre) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Derogano a questo principio di competenza generale:
- le amministrazioni centrali dello Stato;
- gli entri pubblici a rilevanza nazionale;
- i "grandi contribuenti" (con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro);
- soggetti non residenti. Questi soggetti, anziché alla Dre, devono presentare l'istanza alla Direzione centrale normativa e Contenzioso dell'agenzia delle Entrate
LE MATERIE «AMMESSE»
ESCLUSI I TRIBUTI LOCALI
Rientrano nella competenza delle Entrate le istanze concernenti i tributi gestiti dall'Agenzia quali ad esempio le imposte sui redditi, l'Iva, l'imposta di registro e l'Irap solo se la potestà di accertamento è attribuita all'agenzia delle Entrate.
Non vi rientrano l'Imu (risoluzione 73/E/2013), la Tasi e il prelievo sui rifiuti Oltre alla "materia" corretta devono esserci altre tre condizioni:
- interesse personale
- concreto del quesito per il contribuente;
-  presentazione in via preventiva;
- oggettiva incertezza
LA RISPOSTA E L'IMPUGNAZIONE
VALE IL SILENZIO-ASSENSO
Se il contribuente non ottiene risposta entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente. Ne consegue che eventuali atti di accertamento emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente, ed implicitamente condivisa dall'Agenzia per effetto del silenzio assenso sono nulli.
Viceversa, nel caso in cui l'Agenzia dia una risposta negativa, l'orientamento della giurisprudenza più recente è quello per cui la risposta può essere impugnata. La linea è stata espressa in materia di interpelli disapplicativi, ma si può ritenere applicabile all'interpello ordinario.-
Fonte: Il sole 24 ore autore Alberto Cavallaro Pierpaolo Ceroli

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