Modelli F24 superiori a 1.000 euro solo on line

Dal 1° ottobre 2014, obbligo di presentazione telematica anche per tutti i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza compensazioni
Dal prossimo 1° ottobre, anche tutti i modelli F24 con saldo finale a debito superiore a 1.000 euro, senza che siano effettuate compensazioni, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione. È questa l’importante novità contenuta nell’art. 11, comma 2, del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89, che “completa” i nuovi vincoli relativi alla presentazione dei modelli F24.
Anche in questa fattispecie, ai fini dell’obbligo di trasmissione telematica, rileva il dato “oggettivo” del saldo del modello F24, senza distinzioni tra categorie di contribuenti. In pratica, il nuovo obbligo di trasmissione telematica è destinato a “colpire” esclusivamente i contribuenti non titolari di partita IVA. I soggetti titolari di partita IVA, infatti, dal 1° gennaio 2007 sono già tenuti ad effettuare tutti i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (art. 37 comma 49 del DL 223/2006).
Per effetto del DL 66/2014, tutti i modelli F24 il cui saldo finale sia superiore a 1.000 euro (per effetto di uno o più importi da versare), senza compensazioni, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:
- i servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste e dagli agenti della riscossione.
I contribuenti non titolari di partita IVA potranno quindi continuare a presentare i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, solo qualora si tratti di versamenti fino a 1.000 euro complessivi, senza compensazioni.
Se il limite di 1.000 euro viene superato, sarà necessario “passare” all’home banking oppure avvalersi di uno dei seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Il suddetto limite di 1.000 euro riguarda il singolo modello F24.
In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto, se la singola rata (compresi gli interessi):
- supera l’importo di 1.000 euro, “scatterà” l’obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, non supera l’importo di 1.000 euro, sarà possibile continuare a presentare il modello F24 cartaceo, sempreché nello stesso modello non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia, né vengano effettuate compensazioni.
Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra più modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno, sia che si tratti di tributi diversi che dello stesso tributo.
Si pensi, ad esempio, ad un contribuente non titolare di partita IVA che, entro il 1° dicembre 2014, deve versare 700 euro di secondo acconto IRPEF e 450 euro di secondo acconto della cedolare secca; in tal caso:
- se i versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.150 euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l’acconto IRPEF e l’altro per l’acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili.
Analogamente, qualora, ad esempio, un contribuente non titolare di partita IVA debba versare solo un secondo acconto IRPEF di 1.200 euro, l’obbligo di presentazione telematica non dovrebbe scattare se vengono presentati due modelli F24, uno per 300 euro e l’altro per 900 euro.
In ogni caso, i nuovi vincoli non sono applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto. È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, che possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

Commenti