Società-schermo con oneri crescenti

Beni ai soci in attesa dell'attuazione della delega fiscale. Nella predisposizione delle comunicazioni dei beni concessi in uso ai soci, in scadenza a fine ottobre, i contribuenti toccano con mano le incongruenze dell'attuale quadro normativo, ove si sovrappongono le penalizzazioni per le società di comodo con quelle per i soci utilizzatori. È dunque opportuno che quanto prima vengano introdotte le misure di razionalizzazione previste dall'articolo 12 della legge 23/2014.
La tassazione del reddito derivante dall'uso dei beni di impresa da parte dei soci, pur intendendo colpire le strutture utilizzate per trarre vantaggi fiscali dall'intestazione di beni personali, riguarda tutte le società commerciali, comprese quelle operative. In queste realtà, peraltro, stante l'irrilevanza dei beni assegnati a soci-dipendenti e soci-amministratori (nell'ambito cioè del loro rapporto lavorativo), i casi di applicazione dovrebbero essere assai limitati, a seguito di rilevanti ostacoli civilistici a concedere beni a soci a canoni non di mercato.
Nel caso delle società schermo, spesso create non già per ottenere risparmi fiscali, quanto per finalità differenti (ad esempio, per la tutela del patrimonio famigliare), la norma, sovrapponendosi a quelle degli enti non operativi, finisce per creare una proliferazione di oneri fiscali. Da un lato, infatti, scatta la tassazione del socio su un reddito figurativo pari al valore normale del diritto di utilizzo; dall'altro, la società deve non solo rendere indeducibili tutti i costi (il che nel caso di una società di mero godimento non genera di fatto né redditi né perdite), ma anche dichiarare un imponibile pari alla redditività presunta di questi beni.
Se ipotizziamo in via di approssimazione che il reddito di comodo sia pari a quanto tassato sul socio, finiamo per ottenere una doppia tassazione di questo importo: una prima volta con Irpef progressiva (socio) e una seconda volta con Ires al 38% e Irap al 3,9% (società) con un carico fiscale superiore all'80 per cento.
Se a ciò si aggiungono gli obblighi dichiarativi e il divieto di compensare eventuali crediti Iva, ci si rende conto che la penalizzazione è talmente elevata da diventare presumibilmente inefficace.
L'articolo 12 della legge delega fiscale prevede la semplificazione e la razionalizzazione di questi regimi. È importante che - ferma restando la trasparenza nei confronti del Fisco dei titolari effettivi dei beni - i contribuenti siano liberi di intestare immobili, autovetture o imbarcazioni a società, senza oneri o vantaggi fiscali. Il reddito presunto dovrebbe allora essere tassato o in capo alla società (di comodo) oppure in capo al socio, ma non due volte. Consentendo peraltro, con la norma a regime, lo scioglimento in ogni momento di queste strutture "di intestazione", senza applicazione di particolari oneri fiscali.
Fonte: Il sole 24 ore autore L.Gai.

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