Via libera dell’Agenzia al visto di conformità sulla propria dichiarazione

I professionisti possono «autocertificare» la propria dichiarazione ai fini della compensazione dei crediti per imposte dirette superiori a 15.000 euro
I professionisti, in possesso dei previsti requisiti, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e imposte sostitutive, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, di importo superiore a 15.000 euro, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. È questo l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 82 di ieri, che conferma a livello centrale l’“apertura” già espressa dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte (si veda “La DRE Piemonte «apre» al visto di conformità sulla propria dichiarazione” del 14 marzo 2014).
Con l’art. 1, comma 574 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), infatti, è stato introdotto un nuovo limite alla compensazione tributaria, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
I contribuenti che utilizzano i crediti relativi alle suddette imposte in compensazione “orizzontale”, vale a dire quella tra tributi diversi e contributi, che avviene necessariamente nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, per importi superiori a 15.000 euro annui (limite che riguarda autonomamente ogni tipologia di credito, come chiarito dalla circ. 14 maggio 2014 n. 10, § 9), devono avere il visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
In relazione ai propri modelli UNICO 2014, IRAP 2014 e 770/2014, i professionisti che sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni non devono quindi rivolgersi ad un altro professionista per asseverare i relativi crediti da utilizzare in compensazione (come chiarito dalla citata circ. 10/2014, la compensazione può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione con il visto).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, tale conclusione è coerente con i chiarimenti che erano stati forniti con la circolare del 13 giugno 2001 n. 54 (§ 14), in cui è stata ammessa la possibilità di procedere all’asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini degli studi di settore, in relazione alla propria dichiarazione.
Con la circolare del 23 dicembre 2009 n. 57, emanata in relazione ai vincoli alla compensazione dei crediti IVA introdotti dall’art. 10 del DL n. 78/2009, l’Agenzia delle Entrate aveva invece chiarito che l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, previsto dall’art. 35 del DLgs. n. 241/97, costituisce, in via generale, uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria.
Sembrava quindi necessario un requisito di indipendenza da parte di chi rilascia il visto di conformità, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile “autocertificare” la propria dichiarazione. Con l’intervento di ieri, l’Agenzia delle Entrate esclude invece che vi sia una tale incompatibilità.
Possono quindi rilasciare il visto di conformità sulla propria dichiarazione:
- gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
Tali soggetti devono inoltre essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Anche se non espressamente specificato dalla risoluzione n. 82, deve ritenersi che sia altresì necessario che il professionista sia iscritto nell’apposito Elenco nformatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, a seguito di un’apposita comunicazione effettuata alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
Nessun riferimento al regime sanzionatorio
Nella risoluzione in esame non vi sono altresì riferimenti al regime sanzionatorio. Al riguardo, anche l’infedele rilascio del visto di conformità sulla propria dichiarazione dovrebbe essere soggetto al regime sanzionatorio (art. 39 del DLgs. n. 241/97) che prevede:
- l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro;
- in presenza di violazioni ripetute, ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione e l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità;
- la comunicazione dei provvedimenti sanzionatori all’Ordine professionale di appartenenza, per l’adozione di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO

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