Accertamento. Aperture al contraddittorio anche dalla circolare 25/E/2014

Nelle indagini finanziarie la difesa guadagna spazio. Più margini dopo lo stop sui prelievi degli autonomi
Più margini di difesa negli accertamenti con indagini finanziarie. La sentenza 228/2014 della Corte costituzionale (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e le aperture al contraddittorio della circolare 25/E/2014 rafforzano la posizione del contribuente nell'accertamento effettuato con verifiche sui movimenti bancari. La Consulta ha infatti ritenuto incostituzionale l'articolo 32, comma 1, punto 2) del Dpr 600/1973 nella parte in cui prevedeva una presunzione legale di maggiori compensi nei confronti dei lavoratori autonomi che non riuscivano a giustificare i prelevamenti contestati. Alla luce di quest'ultima pronuncia, non vale più l'assioma «prelievi uguale maggiori compensi». Di conseguenza, con riguardo agli accertamenti bancari effettuati nei confronti dei professionisti, il maggior imponibile contestato deve derivare solo ed esclusivamente dalla somma dei versamenti non giustificati.
Il confronto
In prospettiva, maggiori garanzie per il contribuente sembrano arrivare anche dalla circolare 25/E/2014 che sottolinea l'esigenza del contraddittorio preventivo nelle indagini finanziarie. Il documento pone in evidenza l'importanza che deve assumere il contraddittorio attesa la rilevanza delle presunzioni che si ricavano dall'attività di controllo per il tramite dello strumento delle indagini finanziarie e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare. Scopo del contraddittorio è quello di permettere al contribuente di giustificare preventivamente le operazioni finanziarie contestate e, dall'altra, all'ufficio di ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale del contribuente evitando di giungere a contestazioni che si discostano dall'effettiva disponibilità reddituale del contribuente.
Un'apertura che, però, fa il paio con un orientamento giurisprudenziale non certamente favorevole al contribuente. Sotto questo aspetto continua a essere di diverso avviso la Cassazione la quale, anche di recente (sentenza 20420/2014), ha ribadito come il contraddittorio preventivo con il contribuente è solo una mera facoltà e non un obbligo dell'ufficio che ricostruisce la posizione fiscale del contribuente attraverso lo strumento delle indagini finanziarie. In particolare secondo i giudici di legittimità gli articoli 32, comma 1, punto 2) del Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e 51 del Dpr 633/1972 (per l'Iva) non pongono un obbligo giuridico ma una semplice facoltà discrezionale in capo al Fisco che può rettificare il reddito dichiarato dal contribuente recuperando a tassazione le presunte somme non dichiarate e fondando tutta l'attività istruttoria sulla comparazione tra i dati che emergono dalla dichiarazione e quelli ricavati dalla documentazione e le informazioni ottenute dagli intermediari.
La posizione dell'agenzia delle Entrate garantisce il principio di rilevanza comunitaria del contraddittorio preventivo. Nell'ambito del procedimento di accertamento tributario, il diritto del contribuente all'instaurazione di un contraddittorio con il fisco è ormai pacifico ponendosi quale necessaria espressione di un più ampio principio di diritto quale è il diritto alla difesa.
Il contesto internazionale
In particolare, il diritto di esporre le proprie ragioni (ossia l'elemento caratterizzante del contraddittorio) è sancito dall'articolo 6, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Aspetto analiticamente ribadito nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che proclama «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato, prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio» come espressione del «diritto a una buona amministrazione».
Tali principi sono stati, peraltro, cristallizzati dalla Corte di giustizia (su tutte Sopropè, 18 dicembre 2008, causa C-349/07) in base alla quale la necessità che il diritto di difesa deve trovare applicazione ogni volta che l'ufficio si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. A livello interno sia lo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 12 della legge 212/2000) sia la stessa Cassazione (sentenza 14105/2010) hanno riconosciuto in via generale l'illegittimità dell'atto impositivo notificato al contribuente non preventivamente ascoltato. 
Le richieste di chiarimenti
Considerato tutto questo, e in attesa che sia reso obbligatorio un contradditorio «endoprocedimentale» nelle indagini finanziare, assume un'importanza criciale che l'amministrazione finanziaria continui a convocare, in via preventiva, il contribuente per ottenere chiarimenti e giustificazioni in merito alle operazioni contestabili con lo strumento delle indagini finanziarie.
Fonte: Il sole 24 ore autori Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

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