Acconto TASI alla prova della soggettività passiva

Si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI (acconto) dovuta per l’annualità 2014, ma i contribuenti interessati (e i loro consulenti) hanno ancora le idee molto confuse nell’ottica di un corretto assolvimento dell’adempimento. I contribuenti interessati sono soggetti passivi che possiedono o detengono beni immobili (fabbricati e/o aree fabbricabili) ubicati nei comuni le cui deliberazioni sono state approvate entro il 10 settembre e pubblicate nell’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale) entro il 18 settembre 2014.
Si ricorda che il termine del 16 ottobre non riguarda i contribuenti che hanno già versato la prima rata della TASI entro il 16 giugno. Si tratta di possessori e detentori di beni immobili situati sui territori dei comuni le cui deliberazioni sono state approvate entro il 23 maggio e pubblicate sul citato sito internet entro il 31 maggio 2014. Qualora invece le deliberazioni comunali non siano state inviate (esclusivamente in via telematica) entro il 10 settembre 2014, il versamento della TASI va effettuato in unica soluzione annuale (acconto e saldo) entro il 16 dicembre, applicando (in linea di principio) l’aliquota di base pari all’1 per mille, come previsto dal comma 688 della vigente L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Al riguardo nutriamo qualche dubbio sulla circostanza che i contribuenti possano eseguire il pagamento della TASI 2014 in un’unica soluzione (acconto e saldo) entro il termine del 16 ottobre 2014. Tuttavia una pronuncia ufficiale non sarebbe superflua.
Un altro tema che meriterebbe qualche chiarimento è quello della soggettività passiva. In particolare ci riferiamo alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai concessionari di aree demaniali. Secondo alcuni comuni, in caso di assegnazione della casa coniugale (possedute dai coniugi in comproprietà), la TASI va versata in proporzione alle quote di possesso sulla casa stessa. A parere del Dipartimento delle Finanze, invece, il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, analogamente a quanto stabilito dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), e come tale è l’unico soggetto passivo anche ai fini della TASI (FAQ IMU/TASI del 3 giugno 2014, risposta 22). Secondo il Dipartimento delle Finanze, dunque, poiché agli effetti della TASI i concetti di “fabbricati” e di “aree fabbricabili” sono quelli applicabili nell’ambito della disciplina dell’IMU, come stabilito espressamente dal comma 669 della citata L. n. 147/2013, per la nozione di “abitazione principale” vale la definizione di cui al comma 2 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), come novellato dal successivo comma 707 della medesima legge di stabilità, che abbraccia “anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale” (risposta 19), anche se sarebbe utile una conferma.
Necessaria appare invece un pronuncia nel caso di concessione su aree demaniali (ad esempio stabilimenti balneari), ove ai fini dell’IMU il soggetto passivo è il concessionario. Infatti, in assenza di una specifica disposizione sull’individuazione dei soggetti passivi della TASI, v’è incertezza se trattare tali concessionari come possessori o come semplici detentori (per una quota di imposta minima del 10% e massima del 30%).
Al riguardo si segnala la previsione di cui al comma 673 della L. n. 147/2013, in virtù della quale in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di (piena) proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Andrebbe chiarita l’espressione “detenzione temporanea”, così come suscita qualche perplessità l’applicazione del versamento minimo di 12 euro, salvo un diverso importo deliberato dal Comune (art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006), soprattutto nel caso di immobili occupati da soggetti diversi dai titolari dei diritti reali, ove gli occupanti (titolari di un’autonoma obbligazione tributaria) sono tenuti a versare una quota della TASI stabilita dal Comune tra il 10% e il 30% (comma 681 della L. n. 147/2013). Per questa fattispecie non è sufficientemente chiaro come vada applicata la soglia minima, se unica tra i detentori o per ciascun soggetto passivo (con riferimento alla TASI dovuta per tutti gli immobili ubicati nello stesso Comune).
Si ricorda, infine, che il versamento della TASI, che è destinato esclusivamente al Comune, deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 o dell’apposito bollettino postale (c/c n. 1017381649 valido per tutti i Comuni). In caso di utilizzo del modello F24, con il quale è possibile pagare mediante compensazione di eventuali crediti di imposta, vanno indicati i seguenti codici: 3958 per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze; 3959 per i fabbricati rurali a uso strumentale; 3960 per le aree fabbricabili; 3961 per gli altri fabbricati.
Fonte: Eutekne autore Antonio Piccolo

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