Aliquote «potenziate» delle detrazioni per gli immobili anche per il 2015

Il Ddl. di stabilità proroga i bonus del 50% e del 65%, rispettivamente per gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici
L’art. 8 del Ddl. di stabilità 2015 che è stato approvato dal Governo il 15 ottobre contiene importanti novità sui bonus per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Modificando gli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013 n. 90, infatti, sono state per lo più prorogate anche per il 2015 le aliquote “potenziate” delle detrazioni. 
In relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, è stabilito che l’aliquota sia pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell’intervento effettuato.
Quanto alla detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare, è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda l’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”), introdotta dall’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013, la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Rimane invariato l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000 euro, e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Sempre con riferimento al c.d. “bonus arredamento” viene confermata l’eliminazione del limite delle spese di ristrutturazione; la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), si ricorda, aveva introdotto un limite alle spese agevolate che non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Tale limite, tuttavia, era già stato eliminato dall’art. 7 comma 2-bis del DL 28 marzo 2014 n. 47, inserito in sede di conversione dalla L. 23 maggio 2014 n. 80. La legge di stabilità 2015, quindi, non fa che ribadire che le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono computate, ai fini della detrazione, indipendentemente dall’importo di quelle sostenute per i lavori di recupero edilizio.
Proroga di un ulteriore anno anche del “bonus arredamento”
Stante l’attuale impostazione normativa, lo si ricorda, il contribuente deve tenere conto soltanto del limite di 10.000 euro. Tale limite:
- deve essere riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate di settembre 2014), in analogia a quanto avviene per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio;
- deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11 (§ 5.7) i cui chiarimenti si ritiene possano valere anche in conseguenza della proroga ad opera del Ddl. di stabilità 2015).
Nell’attuale bozza di Ddl., infine, si segnala che non è stata modificata l’agevolazione per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR (la detrazione rimane pari al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 ed al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015).
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI 

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