Assegnazione della casa dopo la separazione: chi paga le tasse

Regime per il pagamento dell’IMU e della TASI in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e conseguente assegnazione della casa coniugale.
La casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all’abitazione principale. Quindi, non vi sono dubbi sull’obbligo del pagamento Imu da parte dell’ex coniuge assegnatario.
Più problematico è, invece, l’inquadramento ai fini della Tasi, posto che il legislatore, a differenza dell’Imu, non ha individuato nell’assegnatario l’unico soggetto passivo della nuova tassa. Cerchiamo di comprendere la questione più nel dettaglio.
Una preliminare precisazione. Le regole sulla casa coniugale valgono, in ogni caso, dalla data dell’omologa della sentenza, al giorno in cui si verifica un fatto estintivo del diritto di godimento della casa, il che accade non solo quando i figli acquisiscono l’autosufficienza economica, ma anche quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare, oppure quando conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Imu
La legge [1] ha stabilito che, ai soli fini dell’Imu, l’assegnazione giudiziale dell’ex casa coniugale si intende, in ogni caso, effettuata a titolo di diritto di abitazione. Tale norma ha così assegnato al coniuge assegnatario la soggettività passiva dell’IMU, a prescindere da una sua eventuale percentuale di proprietà sull’immobile. L’assegnatario, quindi, fruisce dell’esenzione dal pagamento dell’imposta della casa di residenza (tale essendo l’attuale disciplina dell’Imu).
Soggetto passivo resta l’assegnatario anche nel caso in cui il fabbricato, durante il matrimonio, fosse detenuto in comodato gratuito, ma non anche nell’ipotesi di locazione [2].
Oggi nulla è cambiato in ordine alla soggettività passiva dell’imposta e, pertanto, l’esclusione continua a riguardare solo l’assegnatario.
L’unico elemento di novità [3] consiste nell’aver escluso la tassazione della casa coniugale (purché non di lusso) anche nell’ipotesi in cui l’assegnatario abbia la dimora abituale o la residenza anagrafica in altro luogo.
Tasi
Considerato che soggetti passivi della Tasi sono i possessori e i detentori, che se non coincidono nella stessa persona sono tenuti singolarmente al pagamento del nuovo tributo nelle misure fissate dal Comune, si dovrebbe arrivare alla conclusione che anche nel caso di specie trovi applicazione la regola generale di ripartizione del tributo tra possessore e detentore.
Conseguentemente, in caso di comproprietà, l’imposta, calcolata con l’aliquota prevista per l’abitazione principale, è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso, in relazione alle quali va computata anche l’eventuale detrazione riconosciuta dal Comune.
Diversamente, nel caso in cui l’assegnatario non sia titolare di alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale) sull’unità immobiliare, egli è tenuto a versare l’imposta (sempre con l’aliquota dell’abitazione principale), nella misura prevista dal regolamento comunale (e nella stessa percentuale gli spetta la detrazione). La restante parte è a carico del possessore, cui compete la detrazione nella stessa misura.
Di diverso avviso è invece il Mef, il quale, in risposta ad uno specifico quesito [4], ha affermato che “il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal giudice della separazione ad uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune”.
I dubbi creati dalla disorganicità delle norme potrebbero trovare una soluzione nel regolamento comunale al quale sarà opportuno che i contribuenti si adeguino anche al fine di evitare un possibile contenzioso con il comune.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

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