Bonus investimenti, rischio medie

Il confronto tra acquisti del semestre e dati annuali può impedire il credito d'imposta
La media annuale manda fuorigioco il bonus investimenti. Il confronto tra acquisti di un singolo semestre e media di investimenti rapportati a 12 mesi rischia di impedire a molte imprese di sfruttare il credito di imposta del 15% previsto dal Dl 91/14, il cui primo step è in scadenza a fine anno. Problemi anche nell'individuazione dei beni agevolabili inclusi nella tabella Ateco 28. Su queste e su altre problematiche si attendono le istruzioni dell'agenzia delle Entrate.
Investimenti concentrati 
Le imprese cominciano a fare i calcoli dei possibili benefici derivanti dall'incentivo agli investimenti introdotto dal decreto 91/2014. La prima tranche di credito di imposta scaturisce dagli acquisti (diretti o in leasing) effettuati tra il 24 giugno 2014 e la fine del corrente esercizio. Il bonus, pari a un credito del 15% (spendibile in tre anni a partire dal secondo esercizio successivo), spetta solo se gli investimenti del periodo superano la media del quinquennio precedente, calcolata scartando l'annualità con importo maggiore e dividendo la somma per quattro. Sia per il periodo agevolato, sia per la media, si considerano solo i beni strumentali nuovi, di costo superiore a 10mila euro, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco. Il meccanismo di calcolo dell'importo detassabile ha in sé un'anomalia "matematica": occorre infatti sottrarre dagli acquisti effettuati in un semestre (il secondo, o poco più, del 2014, cui seguirà, con un conteggio distinto, il primo del 2015) quelli realizzati (in media) nell'arco di 12 mesi. Questo meccanismo (già previsto nella legge 383/01, quando però si ebbe a disposizione, quale secondo periodo utile, un intero anno solare) privilegia, in modo causale, le imprese neocostituite (che detassano tutti gli investimenti) e quelle che, per scelta o evento fortuito, concentreranno in un unico semestre (secondo 2014 oppure primo 2015) tutti gli investimenti (dovendo "superare" una sola volta la media).
Ragguaglio temporale
Come evitare questa anomalia? Con un'interpretazione ampia e sistematica, l'agenzia delle Entrate potrebbe consentire (pur in presenza di un diverso dato letterale) di ragguagliare la media al numero di giorni compreso nel periodo agevolato (ad esempio, per gli investimenti 2014, parametrando l'importo medio al rapporto 190/365, dove 190 sono i giorni dal 24 giugno al 31 dicembre). In alternativa, sempre adottando una tesi estensiva, si potrebbe far ripescare, per il bonus 2015, gli investimenti del 2014 non sfruttati in quanto inferiori alla media.
Un altro aspetto che rischia di limitare la portata dell'incentivo deriva dal richiamo (che già aveva generato problemi per la Tremonti-ter) alla tabella Ateco 28. Le Entrate, nella circolare 44/E/2009, avevano permesso di detassare anche beni di voci differenti, utilizzati per il funzionamento di cespiti della 28, purché si trattasse di dotazione essenziale e indispensabile. Sarebbe opportuna un'ulteriore apertura, che consenta di estendere il bonus a tutti i beni connessi con gli impianti agevolati, eliminando dunque la condizione di indispensabilità.
L'Agenzia dovrebbe inoltre confermare che la media è "mobile", cioè che per calcolare il credito di imposta per gli investimenti 2015 si deve fare riferimento al quinquennio 2010-2014 (intero anno), sempre escludendo l'esercizio con importo più elevato.
Le possibili soluzioni ai principali dubbi
IL CASO LA POSSIBILE SOLUZIONE
BENI AGEVOLABILI
Ci si chiede se siano agevolabili i beni non compresi espressamente nella divisione 28/Ateco, ma che svolgono funzioni analoghe o comunque connesse a quelli di tale gruppo. Si pensi, per esempio, alle bilance di precisione (voce 26.51.29) rispetto alle bilance commerciali (voce 28.29.10)
La risposta dovrebbe essere negativa, salvo ripensamento delle Entrate. I beni extra divisione 28 non sono agevolabili, salvo che non costituiscano parte integrante e necessaria di un investimento in un macchinario che invece è incluso
BENI DI COSTO INFERIORE A 10MILA EURO
La norma esclude dal bonus gli investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro. Si chiede se, in presenza di un bene complesso di valore superiore all'importo minimo, alla cui realizzazione concorrono anche singole apparecchiature di costo inferiore alla soglia, tutto il costo sostenuto possa essere detassato
Il calcolo dell'incentivo dovrebbe potersi effettuare sull'intero investimento, comprese singole componenti di valore unitario inferiore a 10mila euro, qualora queste ultime (ancorché autonomamente funzionanti) siano necessarie per il funzionamento dell'impianto complesso, di cui costituiscono altresì normale dotazione. In ogni caso, potrà cumularsi, per il confronto con la soglia, il costo di tutti i beni che non risultano suscettibili di autonoma utilizzazione
MEDIA MOBILE O FISSA
Il credito di imposta si calcola sull'eccedenza degli investimenti agevolati rispetto alla media dei corrispondenti acquisti dei cinque esercizi precedenti. Si chiede se gli anni compresi nella media siano differenti per gli investimenti del 2014 e per quelli del 2015
La media di riferimento per la quantificazione dell'incentivo è mobile. Per il periodo 24 giugno-31 dicembre 2014, la media si calcola con riferimento al quinquennio 2009-2013, mentre per il primo semestre 2015 si considerano gli acquisti 2010-2014. In entrambi i conteggi si potrà eliminare l'esercizio con l'importo di investimenti più elevato (la somma si divide per quattro)
CALCOLO DELLA MEDIA
Gli investimenti rilevano se effettuati in un periodo frazionario degli esercizi 2014 (24 giugno-31 dicembre) e 2015 (primo semestre). Ci si chiede se, nel calcolo della media, il costo possa essere ragguagliato secondo una percentuale corrispondente a quella della durata del periodo agevolato (ad esempio, per il bonus del 2015, riducendo al 50% la media degli esercizi 2010-2014)
La risposta dovrebbe essere negativa (ma è auspicabile un ripensamento delle Entrate). L'importo della media da sottrarre dagli investimenti agevolati sarà pari all'intero ammontare calcolato senza ulteriore ragguaglio. Rileverà un importo dato dalla somma degli investimenti dei cinque esercizi, tranne il più elevato, diviso per quattro. Fu così già per la Tremonti-bis anche se nel primo esercizio (2001) la detassazione riguardava solo il secondo semestre
SOCIETÀ DI COMODO
Le società di comodo (non operative e in perdita sistematica) che devono dichiarare un reddito minimo possono usufruire del bonus? E, se sì, con quali modalità applicative?
Il credito di imposta del 15% può essere fruito senza limitazioni anche da parte delle società di comodo. Resta da chiarire se l'importo del credito contabilizzato a conto economico (e detassato) possa essere considerato in aumento di quello effettivo ai fini del calcolo dell'integrazione al minimo.
Doppia via per superare la soglia di 10 mila euro
Beni di costo inferiore a 10mila euro esclusi dal bonus solo se costituiscono un autonomo investimento. La soglia introdotta dal Dl 91 (non presente in precedenti incentivi) riguarda gli investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro. Per gli investimenti in impianti complessi, si pone dunque il problema (su cui si attendono le istruzioni del Fisco) di come applicare correttamente il limite minimo. Innanzitutto, si ritiene debbano cumularsi, per il confronto con la soglia, tutti i beni non suscettibili di autonoma utilizzazione, cioè parti o componenti (ancorché acquistate singolarmente) per il cui impiego è necessario un collegamento tecnico e funzionale ad altri cespiti.
Inoltre, richiamando quanto l'Agenzia ha sostenuto per i beni esclusi dalla voce 28, dovrebbero potersi cumulare anche quei beni che, pur se autonomamente impiegabili, costituiscono dotazione necessaria di macchinari complessi. Si pensi ad esempio a un computer (e relativo software), di costo pari a 8mila euro, che occorre collegare a un macchinario a controllo elettronico (di costo pari a 70mila euro) per farlo operare; nella circolare 44/E/2009, le Entrate hanno ammesso l'investimento nel pc (anche se extra tabella 28) trattandosi di dotazione necessaria al funzionamento. La detassazione spetterà per la nuova norma anche se hardware e software hanno un costo sotto soglia, purché il limite venga superato dall'investimento complessivo (macchinario più computer).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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