Dal 2015 senza IRAP i costi per dipendenti a tempo indeterminato

Viene però meno la riduzione generalizzata delle aliquote d’imposta
Confermando quanto annunciato dal premier Renzi, la bozza del Ddl. di stabilità 2015 prevede che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (si tratta del 2015, per i soggetti “solari”), i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.
Il beneficio spetterà sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.
In particolare, viene ammessa in deduzione la differenza tra:
- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- le deduzioni già attualmente previste a fronte dell’impiego di personale, che vengono quindi confermate.
Nel dettaglio, si tratta delle seguenti deduzioni:
- contributi INAIL (art. 11 comma 1 lett. a) n. 1 del DLgs. 446/97;
- deduzioni (forfetaria e analitica) per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2, 3 e 4 del DLgs. 446/97);
- spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento e agli addetti alla ricerca e sviluppo (art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97);
- deduzione forfetaria delle indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto (art. 11 comma 1-bis del DLgs. 446/97);
- deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti a beneficio dei soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo d’imposta, 400.000 euro (art. 11 comma 4-bis.1 del DLgs. 446/97);
- deduzione per nuovi assunti (art. 11 comma 4-quater del DLgs. 446/97).
Pertanto, in forza di quanto previsto dal Ddl. di stabilità, dal 2015 (con effetto quindi sulla dichiarazione IRAP 2016) sarà deducibile il costo dei dipendenti a tempo indeterminato che risultasse non ancora dedotto in seguito all’applicazione delle suddette deduzioni.
Per il 2014 (e, quindi, in sede di dichiarazione IRAP 2015), per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, restano deducibili:
- l’ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- un importo forfetario variabile in base alla zona d’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.
In particolare, dal 2014 tale deduzione forfetaria risulta pari, su base annua, a:
- 15.000 (9.200 nel 2013) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 7.500 (4.600 nel 2013) euro, negli altri casi.
Per lavoratori maschi di età inferiore a 35 anni e per tutte le lavoratrici indipendentemente dall’età, l’ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:
- 21.000 (15.200 nel 2013) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 13.500 (10.600 nel 2013) euro, negli altri casi.
Sempre in ambito IRAP, il Ddl. contiene una sorpresa che non sarà gradita ai contribuenti. Infatti, viene abrogato l’art. 2 commi 1 e 4 del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), che aveva disposto la diminuzione generalizzata (del 10% circa) delle aliquote IRAP applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire dal 2014 per i soggetti “solari”. Ad esempio, l’aliquota “ordinaria” del 3,9% avrebbe dovuto ridursi al 3,5% (si veda “Aliquote IRAP ridotte del 10% dal 2014” del 28 aprile 2014).
Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione, andrebbe precisata la decorrenza dell’abrogazione. Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che le aliquote ridotte non siano mai applicabili, neppure nel periodo d’imposta 2014.
Sembra deporre in tale senso la circostanza che resta in vigore l’art. 2 comma 2 del citato DL 66/2014, in base al quale, se l’acconto IRAP 2014 è calcolato con il metodo previsionale, l’IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell’acconto medesimo) è determinata sulla base di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle “vecchie” e quelle che avrebbero dovuto essere le “nuove”. Il Ddl. di stabilità 2015 fa espressamente salvi gli effetti derivanti da tale disposizione. Tale clausola di salvaguardia non avrebbe senso se nel 2014 fossero applicate le aliquote ridotte ex DL 66/2014.
Pertanto, anche se l’acconto versato avvalendosi del suddetto disposto dovesse rivelarsi, a consuntivo, insufficiente (vale a dire, inferiore al 100% o al 101,5% dell’IRAP dovuta per il 2014, calcolata in base all’aliquota del 3,9%), sarà comunque esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte: Eutekne autore Luca FORNERO

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