Gli effetti. Gli ultimi emendamenti

«Disclosure» a copertura allargata
Il trasferimento di somme successivamente destinate a uso personale costituirà autoriciclaggio. È questo uno degli effetti degli emendamenti approvati ieri, probabilmente non ben ponderati e che potrebbero comportare quasi in modo automatico che chi commette un reato tributario risponderà spesso anche di autoriciclaggio.
Il nuovo articolo 648 ter 1 del Codice penale sanziona in modo particolarmente grave (reclusione da due a otto anni) chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato. Prima dell'emendamento approvato ieri, l'unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni era la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità (comma 3). Ora invece questo comma viene modificato prevedendo testualmente che «fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono punibili le condotte quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale». Sembrerebbe pertanto che le fattispecie illecite descritte dalla norma (sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche o finanziarie) siano comunque punite ai fini dell'autoriciclaggio, altrimenti sarebbe del tutto privo di senso la nuova locuzione «fuori dei casi di cui ai commi precedenti». Ne consegue, in concreto, che in presenza di reati tributari la possibilità di commettere il nuovo delitto diventa particolarmente elevata a tal punto che, in molte ipotesi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l'autoriciclaggio. E, infatti, i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria: quindi le condizioni per integrare il nuovo delitto ci sono tutte. Resterebbe solo da verificare che attraverso tali condotte si sia ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme. In concreto chi sottrae somme all'erario (non dichiara ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti preferendo altri espedienti (conti altrui, contanti): già tale circostanza potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma. In altre parole, si giungerebbe alla circostanza paradossale che, per evitare che il delitto di autoriciclaggio, chi ha commesso un reato tributario dovrebbe successivamente custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente.
Da segnalare ancora che viene introdotta una specifica causa di non punibilità del delitto per coloro che si avvarranno della volontary disclosure, anche se il reato "fonte" è rappresentato dalla falsa fatturazione.
Da ultimo, poi, l'autoriciclaggio viene inserito tra i reati che possono far scattare la responsabilità dell'ente in base al decreto legislativo 231/2001. A questo proposito sarà interessante comprendere come sia possibile, operativamente, predisporre idonei modelli organizzativi che possano prevenire tale delitto in azienda soprattutto con riferimento ai delitti tributari.
Appare evidente che le norme introdotte siano volte a favorire il più possibile il rientro dei capitali: a tal punto, da lasciare impunita persino la falsa fatturazione. Resta il problema, però, che la volontary disclosure, chi commette un reato tributario (anche meno grave della falsa fatturazione) rischia una doppia pesante sanzione penale (quella del delitto fiscale e quella dell'autoriciclaggio).
Fonte: il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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