I beni mobili. La difesa del contribuente

Al debitore 30 giorni di tempo per dimostrare la strumentalità
Le novità del decreto «del fare» non si sono limitate ai pignoramenti immobiliari. Modifiche molto importanti riguardano infatti anche i fermi amministrativi e i pignoramenti mobiliari. Il Dl 69/13 ha completamente riscritto l'articolo 86 del Dpr 602/73, che contiene la disciplina dei fermi amministrativi.
Si è pertanto stabilito che la procedura debba essere attivata con la notifica di un preavviso di fermo, contenente l'invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Si è così formalizzata, a livello legislativo, la prassi già adottata in passato da Equitalia. In caso di inottemperanza all'obbligo di versamento, l'agente della riscossione provvede senz'altro a iscrivere il fermo. Questo vincolo comporta l'inefficacia degli atti di disposizione del veicolo, nei riguardi delle società di Equitalia, e il divieto di circolazione, a pena anche della confisca del mezzo.
L'innovazione di maggior rilievo è tuttavia rappresentata dalla facoltà concessa al debitore di dimostrare, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, che il veicolo è strumentale all'esercizio dell'impresa o della professione. Non è stato mai chiarito ufficialmente cosa si intenda per bene strumentale e quindi come possa essere dimostrata questa qualifica. Se si guarda alla lettera della formulazione legislativa, potrebbe forse ritenersi applicabile il concetto di strumentalità valevole ai fini delle imposte sui redditi. In questa ipotesi, sarebbe sufficiente che il bene risulti iscritto nella contabilità del debitore e presenti una relazione di inerenza con l'attività esercitata. Sembra però più probabile che il legislatore intendesse riferirsi ai beni indispensabili all'attività commerciale o professionale. Tanto, in coerenza con le modifiche apportate in tema di impignorabilità relativa dei beni indispensabili, più oltre illustrate. Se così fosse, allora il debitore dovrebbe dimostrare che il veicolo è assolutamente necessario all'esercizio della sua attività e non è sostituibile con altri beni aziendali. Si pensi ad esempio all'unica auto dell'agente di commercio oppure al camion dell'autotrasportatore.
In materia di pignoramenti, si è previsto un allungamento dell'efficacia degli stessi, da 120 a 200 giorni. Le cose cambiano però quando si tratta di beni indispensabili al debitore. In questa eventualità, infatti, innanzitutto il pignoramento è limitato a un quinto del loro valore e può essere eseguito a condizione che non siano presenti altri beni capienti in relazione all'ammontare del credito a ruolo. Inoltre, la vendita all'incanto del bene deve essere fissata non prima del decorso di 300 giorni dal pignoramento e l'efficacia di quest'ultimo è estesa a 360 giorni. Durante questo periodo il debitore è designato custode dei beni, con l'effetto che egli può continuare a utilizzarli secondo l'originaria destinazione d'uso.
Il limite alla pignorabilità dei beni indispensabili, diversamente da quanto previsto dalle regole ordinarie del Codice di procedura civile, vale anche per le società e per le imprese con prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro. In sostanza, la tutela si applica nei riguardi della generalità delle imprese.
Inoltre, la facoltà del debitore di cedere a un terzo liberamente individuato il bene pignorato, con l'intervento dell'agente della riscossione, è stata estesa anche alla fase antecedente al secondo incanto, laddove il primo ovviamente non fosse andato a buon fine.
Si è infine stabilito che in un futuro decreto ministeriale saranno individuati i beni per i quali vige il divieto assoluto di pignoramento, in quanto in possesso della qualifica di «beni essenziali». Di questo decreto, tuttavia, non si ha alcuna notizia.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lu.Lo.

Commenti