Istituti deflativi del contenzioso «semplificati»

Ravvedimento operoso «precluso» dall’avviso di accertamento o dalla «comunicazione bonaria»
Scelte dei contribuenti al restyling quando la legge di stabilità sarà entrata in vigore: nell’ambito degli istituti deflativi del contenzioso sopravvivono, di fatto, unicamente l’accertamento con adesione, l’acquiescenza “ordinaria” e la definizione agevolata delle sanzioni. Questo in considerazione dell’ampliamento delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso che, peraltro, avranno come unico limite quello della notifica di un atto a contenuto accertativo o riscossivo, o delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale.
Sono queste le riflessioni di carattere operativo che possono essere formulate alla luce dell’intervento contenuto nell’art. 44 del Ddl. di stabilità, che contiene, di fatto, una completa riscrittura di norme che prevedono la possibilità di riduzione delle sanzioni edittali.
Va subito detto come l’efficacia di alcune delle nuove disposizioni sia regolata in modo tale da salvaguardare gli effetti degli atti già emessi ovvero in via di emissione. Infatti:
- la possibilità di aderire con la sanzione ridotta ad un sesto prevista dall’adesione agli inviti al contraddittorio e dall’adesione ai PVC opera con riferimento agli atti notificati o consegnati entro il 31 dicembre 2015;
- l’abrogazione della definizione degli accertamenti a un sesto non preceduta da altri atti opera con riferimento a quelli emessi dal 1° gennaio 2016.
Più in generale, vi è da osservare come il legislatore abbia deciso di puntare in primis sulla possibilità che il contribuente, in assenza di una contestazione mediante accertamento o atto che richiede il versamento di somme in base alla dichiarazione, integri gli errori entro la decadenza dei termini di accertamento.
In tal senso va coordinata la modifica apportata all’art. 2, comma 8 del DPR 322/98 con quanto previsto in tema di ravvedimento in relazione alla nuova formulazione dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ove, come già rilevato (si veda “Nella legge di stabilità ravvedimento operoso sine die” del 14 ottobre 2014), si implementa la possibilità di fruire del medesimo, calibrando la riduzione delle sanzioni in funzione di quando esso avviene (se, semplificando, avviene oltre due anni dalla violazione, la riduzione delle sanzioni è a 1/6 del minimo, ovvero pari alla misura consentita dagli istituti deflativi del contenzioso che si intendono abrogare, e ciò in un’ottica di semplificazione dell’intero complesso normativo).
Va detto che le modifiche apportate al ravvedimento operoso, se confermate, entreranno in vigore a breve, dal 1° gennaio 2015. 
È comunque certo che, in futuro, dovrà mutare l’approccio dei contribuenti e dei professionisti rispetto al panorama degli istituti deflattivi del contenzioso.
Non a caso, in linea generale si dovrà tenere conto della possibilità più ampia, da un punto di vista temporale e con sanzioni modulate rispetto al tempo, di integrare spontaneamente la dichiarazione sanando anche i versamenti di imposta con il mantenimento della preclusione del controllo da parte dell’amministrazione quando la stessa sfocia in un atto di accertamento ovvero riscossivo.
Poi, una volta che gli atti in questione sono stati emessi, rimarrà, a livello di gestione amministrativa della controversia, la possibilità di procedere attraverso l’accertamento con adesione, l’acquiescenza con riduzione delle sanzioni a un terzo o la definizione delle sole sanzioni, con prosecuzione del processo per l’imposta.
Nei casi in cui l’atto impositivo non superi i 20 mila euro, rimarrà esperibile la procedura di reclamo, così come, in via generale, la conciliazione giudiziale.
In merito alle liquidazioni automatiche e ai controlli formali, il ravvedimento viene ad essere precluso quando arriva la c.d. “comunicazione bonaria”, ma, non essendo stati modificati gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97, continua ad essere possibile la riduzione delle sanzioni a 1/3 o 2/3 se si versano gli importi entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.
Nell’ambito di questo complessivo intervento, va comunque segnalato come nulla sia stato previsto come intervento modificativo della disposizione contenuta nel comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98, e cioè con riferimento all’ipotesi della dichiarazione integrativa a favore del contribuente da presentarsi entro un anno.
In considerazione della proroga del termine di accertamento a fronte di una integrazione, la legge di stabilità poteva essere l’occasione per raccordare anche questa fattispecie evitando, nel contempo, la necessità di presentare istanza di rimborso laddove il contribuente si accorga dell’errore a suo danno successivamente al momento finale previsto dalla legge per la presentazione della menzionata dichiarazione integrativa.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO e Duilio LIBURDI

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