IVA: estromissione e assegnazione degli immobili

Art. 16 della Direttiva 2006/112/UE
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972 sono assimilate alla cessione di beni a titolo oneroso i casi del professionista o di un’impresa che destinano beni (immobili nel nostro caso) al consumo personale o familiare o comunque a finalità estranea all’esercizio dell’arte o della professione. 
In tali casi, dunque, si applicano le medesime regole ai fini Iva previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali che, come noto, sono dettate dai n. 8 bis e 8 ter del co.1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. 
L’eccezione prevista dalla norma è l’estromissione di immobili sui quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto (acquisto da privato, conferimento, ecc.); in tale caso, l’operazione difetta del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972, così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2002. Si tratta dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. 
La normativa richiamata ripropone il contenuto dell’art. 16 della Direttiva UE 2006/112 che ha lo scopo di evitare che un bene per il quale l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto venga estromesso “detassato”. 
Compatibilmente con la ratio della norma è stata prevista l’eccezione per cui sono escluse dal campo IVA l’estromissione di immobili per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA. 
Al pari dell’estromissione degli immobili, ai fini IVA sono equiparate alle cessioni di beni l’assegnazione di immobili ai soci, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 6 D.P.R. 633/1972. 
Di conseguenza, anche nel caso dell’assegnazione dell’immobile ai soci si applicano, ai fini IVA, le medesime regole previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali. 
Per l’assegnazione degli immobili ai soci a differenze dell’ipotesi di autoconsumo non è prevista l’esclusione dall’assoggettamento a IVA nel caso in cui all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA. 
La semplice lettura della norma indurrebbe a ritenere soggette a IVA l’assegnazione degli immobili ai soci anche nel caso in cui all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA. 
Tuttavia, si ritiene che l’assegnazione degli immobili ai soci per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata operata la rettifica della detrazione dell’IVA sia da escludere dal campo di applicazione dell’IVA. Tale considerazione si basa sul fatto che come l’autoconsumo anche l’assegnazione degli immobili trova le sue radici nell’art. 16 Direttiva UE 2006/112.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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