La liquidazione decide l'invio

Solo in caso di scioglimento diretto valgono i termini ordinari
Il 30 settembre scade il termine per la presentazione dei modelli Unico SP e Irap delle società sciolte nel 2013 senza transito per la procedura di liquidazione. In caso di scioglimento e continuazione dell'attività sotto forma di impresa individuale, l'Unico e l'Irap sono presentati dalla società mentre la dichiarazione annuale Iva, costituita da due moduli, deve essere inviata dal socio superstite.
Il modello Unico e l'Irap, in caso di scioglimento con liquidazione, devono essere inviati entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione (articolo 5 del Dpr n. 322/98). Per quanto attiene i versamenti a saldo scaturenti dalla liquidazione delle società di persone si ricorda che il decreto semplificazioni, salvo modifiche in sede di conversione, ha previsto che dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Diversamente, come ribadito nella circolare n. 48/2002, in caso di scioglimento "diretto" (senza transito per la liquidazione), l'invio deve avvenire nei termini ordinari (articolo 2, Dpr n. 322/98): 30 di settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Fondamentale è quindi determinare quando si verifica lo scioglimento. Ad esempio, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, esso avviene allo spirare dei sei mesi entro cui ne è possibile la ricostituzione.
Ipotesi del tutto particolare è quella della continuazione dell'attività da parte del socio superstite. Dal punto di vista civilistico è nel tempo prevalsa la tesi secondo cui si verifica una "trasformazione" societaria in senso generico, diversa da quella prevista dal Codice civile (Cassazione n. 3671/07 e studio n. 3-2005/T del Notariato). Seguendo tale filone il patrimonio sociale viene assegnato al socio, la società si estingue e la medesima attività viene continuata sotto forma di impresa individuale. Va comunque notato che i notai del Triveneto, con il recente orientamento K.A.37, hanno ammesso la legittimità della cosiddetta trasformazione impropria.
A prescindere dalla qualificazione civilistica dell'operazione, la continuazione dell'attività sotto forma individuale non comporta emersione di imponibile a livello di fiscalità diretta. Con la circolare n. 13/08 è stato infatti correttamente osservato che la continuità oggettiva dell'attività d'impresa, pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra la società e la ditta individuale, determina la sostanziale "neutralità fiscale" dell'operazione di "trasformazione". Questo, ovviamente, a condizione che vengano mantenuti inalterati i valori dei beni.
Differenti sono invece le considerazioni circa la fiscalità indiretta. Posto che la continuazione dell'attività in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento della società, l'assegnazione del patrimonio sociale rientra tra gli atti propri della società. Valgono pertanto le regole proprie dell'assegnazione d'azienda (imposte fisse). Nella risoluzione n. 47/06 l'agenzia delle Entrate ha affermato che la "natura aziendale" dei beni assegnati è desumibile dall'intento del socio superstite di destinare quanto assegnatogli all'esercizio dell'impresa in forma individuale. Ovviamente, quest'ultima considerazione non vale in senso assoluto. Si pensi a una società che prima di sciogliersi ha dismesso tutti i beni tranne un immobile: non si può parlare di continuazione dell'attività in quanto l'immobile, di per sé, non costituisce l'entità azienda e pertanto le imposte indirette saranno proporzionali.
Dal punto di vista dichiarativo, in caso di continuazione, si possono essere verificate due situazioni. Se lo scioglimento della società (decorsi quindi i sei mesi di tempo per la ricostituzione della pluralità dei soci) è avvenuto nel 2013 i modelli Unico e Irap devono essere inviati da parte della società per dichiarare i redditi dell'ultimo periodo d'imposta (dal 1° gennaio 2013 allo scadere dei sei mesi) mentre per il periodo successivo (dal giorno successivo dello scadere dei sei mesi al 31 dicembre 2013) i redditi (d'impresa) saranno dichiarati dall'imprenditore individuale (circolare n. 54/02). Entro il 30 settembre l'imprenditore individuale presenterà un'unica dichiarazione Iva dotata di due moduli, uno proprio e uno riferito alla società. Se lo scioglimento è avvenuto nel 2014 la società presenterà in proprio tutti e tre i modelli relativi al 2013 entro il 30 settembre.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli
Gli esempi di compilazione
L'indicazione delle operazioni non soggette all'imposta nella dichiarazione Iva
01- SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE
IL CASO
Matteo Rossi e Francesco Rosa sono soci al 50% della Alfa Snc;
In data 31 ottobre 2013 si è verificato lo scioglimento della società senza transito per la procedura di liquidazione;
L'ultimo esercizio si è concluso con una perdita di 80.000 euro;
Nella società erano presenti dei beni strumentali, tra cui un immobile, che sono stati assegnati ai soci; i beni strumentali presentano un netto contabile, coincidente con il loro valore fiscalmente riconosciuto, pari a 300.000 euro; Il valore normale di questi beni è pari a 500.000 euro
02 - L'INDICAZIONE NEL MODELLO
La differenza tra il valore normale dei beni assegnati (500.000) e il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi (300.000) genera una variazione in aumento del reddito della società pari a 200.000 euro
La variazione in aumento va indicata, in quanto plusvalenza patrimoniale, al rigo RF7
Ipotizzando che non vi siano altre variazioni fiscali, si determina quindi un reddito d'impresa pari a 120.000 euro (200.000 - 80.000)
Il reddito della società confluisce per trasparenza nel reddito da partecipazione attribuito a ciascun socio;
nel modello Unico PF di ciascuno dei due soci confluirà reddito da partecipazione in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili per 60.000 euro (120.000 x 50%)
SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE CON PROSECUZIONE
01|IL CASO
Gianluca Nero, socio al 30% della Beta Snc, ha esercitato il diritto di recesso il 15 aprile 2013;
Nei sei mesi successivi non è stata ricostituita la pluralità dei soci;
Piero Giallo, unico socio superstite, ha quindi deciso di continuare l'attività sotto forma di impresa individuale; il primo periodo d'imposta inizia il 15 ottobre 2013;
02|LE CONSEGUENZE
Per il periodo 1° gennaio 2013 - 14 ottobre 2013 il reddito viene generato dalla società e viene attribuito per intero, sotto forma di reddito da partecipazione, a Piero Giallo
Nel periodo 15 ottobre 2013 - 31 dicembre 2013 Piero Giallo genererà reddito d'impresa
03|LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Entro il 30 settembre 2014 Piero Giallo invia:
Il modello Unico SP della società per dichiarare il periodo ante scioglimento
Il modello Irap della società per dichiarare il periodo ante scioglimento
Il modello Unico PF per dichiarare il reddito d'impresa post scioglimento e il reddito da partecipazione ante scioglimento
Il modello Irap della ditta individuale per dichiarare il periodo post scioglimento
Un'unica dichiarazione annuale Iva nella quale confluiranno, nel primo modulo le operazioni poste in essere come ditta individuale e nel secondo quelle poste in essere come società
SCIOGLIMENTO CON LIQUIDAZIONE
01|LA SITUAZIONE
Gamma Snc ha chiuso la fase di liquidazione il 30 novembre 2013
Giuseppe Verdi e Mario Bianchi erano soci al 50%
Nei periodi 2011 e 2012 la società (già in liquidazione) aveva generato perdite rispettivamente per 20.000 e 15.000 euro
Il 2013 chiude con una perdita di 10.000 euro
In fase di assegnazione emergono plusvalenze patrimoniali per 20.000 euro
02|LE CONSEGUENZE
Le perdite 2011 e 2012 si vanno a sommare con quelle del 2013, per un totale di 45.000 euro
Le plusvalenza patrimoniali andranno indicate in RF7 per 20.000 euro
La perdita della liquidazione ammonta quindi a 25.000 euro
nel modello Unico PF di ciascuno dei due soci confluiranno pertanto perdite da partecipazione in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili per 12.500 euro (25.000 x 50%)

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