LE NOVITÀ SUL PIGNORAMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

La mappa
Non si può procedere all'azione esecutiva se si tratta:
a) dell'abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente;
b) di casa non di lusso e comunque non classificata come A8 e A9;
c) di immobile a destinazione catastale abitativa;
d) dell'unico immobile posseduto. Non rileva il fatto che il debitore possieda anche unità immobiliari pertinenziali all'abitazione principale
LE TESI SULL'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE NUOVE REGOLE
Nella nota del 1° luglio 2013, Equitalia aveva auspicato la possibilità di applicare retroattivamente le nuove condizioni per l'espropriazione immobiliare, anche ai pignoramenti precedenti.
Con la successiva risposta a un'interrogazione parlamentare del 7 maggio 2014, il ministero dell'Economia e delle finanze aveva invece sostenuto che la questa interpretazione sulla retroattività non fosse consentita dalla norma
LA SENTENZA 19270/2014 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione ha affermato che non si tratta di un divieto di pignorabilità, ma della previsione di condizioni che regolano l'azione esecutiva dell'agente della riscossione. In presenza delle condizioni ostative, l'azione di Equitalia non può né iniziare né proseguire. Di conseguenza, anche i pignoramenti già attivati al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge «del fare» (Dl 69/2013) devono essere cancellati
IL DUBBIO RELATIVO AGLI ALTRI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI
Per la generalità dei pignoramenti immobiliari, il decreto legge «del fare» ha disposto le seguenti condizioni:
a) il credito a ruolo deve essere almeno pari a 120mila euro;
b) deve essere stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi.
Si pone il dubbio se anche queste nuove regole debbano trovare applicazione per il passato. Se così fosse, dovrebbero essere cancellati anche i pignoramenti ante agosto 2013 privi di uno di questi requisiti
LE NOVITÀ IN MATERIA DI PIGNORAMENTI MOBILIARI
Il fermo amministrativo delle autovetture non può essere apposto se, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, il contribuente dimostra che il bene è strumentale all'attività d'impresa o professionale.
Inoltre, i beni indispensabili all'attività d'impresa o professionale possono essere pignorati soltanto nei limiti del quinto del loro valore. In questa eventualità, infine, il debitore è designato custode dei beni.
Fonte: Il sole 24 ore

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