L'illegittimità travolge le liti in corso

L'incostituzionalità della presunzione di maggiori compensi sui prelievi bancari non giustificati dai professionisti ha risvolti importanti sugli accertamenti in corso e su quelli passati non divenuti definitivi.
Negli anni, infatti, non solo la maggior parte dei controlli fiscali ai lavoratori autonomi si è risolta nelle indagini finanziarie e nella richiesta di giustificazioni delle operazioni, ma, per i prelevamenti, sia le unità operative della Guardia di Finanza, sia delle Entrate, non ritenevano quasi mai sufficiente, per superare la presunzione, l'indicazione dei beneficiari degli importi riscossi o prelevati dal professionista, pretendendo una giustificazione documentale. Ciò anche per una rigorosa posizione della Cassazione favorevole all'amministrazione e nonostante la previsione della norma (che fa riferimento all'indicazione del beneficiario e non alla giustificazione) e della circolare 32/E/2006. Così, in molti casi, è stato impossibile per il professionista documentare l'impiego di tali somme.
Con la sentenza della Consulta il Fisco non può più automaticamente contestare maggiori compensi in riferimento alle somme prelevate ritenute non giustificate.
Contenziosi in corso
Per tutti gli accertamenti già notificati e oggetto di contenzioso, lo stesso giudice dovrebbe sollevare la questione e quindi assumere le conseguenti decisioni ritenendo non provata la pretesa dell'ufficio di maggiori compensi stante la non applicazione della presunzione.
È opportuno, tuttavia, che sia lo stesso contribuente e chi lo rappresenta in giudizio, a sottolineare al giudice la decisione della Consulta e quindi l'infondatezza della pretesa erariale di maggior compensi.
Se non è possibile evidenziarlo nel ricorso o nell'appello (in quanto già presentato), è opportuno predisporre una memoria illustrativa prima dell'udienza.
Qualora, invece, vi sia già stata una pronuncia sfavorevole al contribuente, occorrerà impugnarla eccependo la decisione della Consulta e la sua rilevanza per la contestazione.
Avvisi non ancora impugnati
Quando, invece, i termini per proporre ricorso non sono ancora scaduti, è opportuno in sede di adesione, o presentando un'istanza di autotutela, evidenziare l'incostituzionalità della presunzione e quindi chiedere la revisione dell'accertamento già emanato.
Accertamenti da emettere
Infine, se l'atto dell'ufficio non è stato ancora emesso (anche se pendente il Pvc) e quindi anche per tutti i controlli futuri, dovrà essere la stessa amministrazione a non contestare più i maggiori compensi a seguito di prelevamenti di somme ritenuti non giustificati
Anche in queste ipotesi è prudenziale che il contribuente, e chi lo rappresenta, si facciano parte diligente perché, analogamente a quanto avvenuto in passato, in casi di incostituzionalità di norme su cui si fondavano numerosi accertamenti, non è detto che le unità operative della Guardia di Finanza e dell'agenzia delle Entrate si adeguino prontamente. Di conseguenza diventerà necessario dare evidenza della pronuncia della Corte e delle sue conseguenze sin dalla fase della redazione del Pvc.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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