Liquidatori: fiato sospeso per cinque anni

Nel c.d. Decreto semplificazioni, di prossima approvazione, viene introdotto il nuovo termine per i controlli sulle imprese cancellate; l'accertamento è possibile anche dopo la distribuzione dell'attivo
Il decreto semplificazioni pone l'attenzione del fisco sui liquidatori delle società. 
Il testo, che sta per essere esaminato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento, prevede che l'estinzione della società ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, abbia effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. 
L’Agenzia delle Entrate può emettere, dunque, accertamenti ed effettuare controlli alle imprese in liquidazione nei cinque anni successivi alla cancellazione della società dalla Cciaa. 
Ad esempio se la richiesta di cancellazione di una società viene presentata il 1° ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 1° ottobre 2019 per accertare e riscuotere i tributi eventualmente dovuti. 
Responsabilità personale dei liquidatori - Il testo del Decreto semplificazioni modifica l'articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che se i liquidatori non pagano con l’attivo della liquidazione, le imposte dovute dall'impresa per il periodo stesso della liquidazione, e per quelli precedenti, rispondono personalmente del pagamento delle imposte. 
I liquidatori hanno comunque la facoltà di poter provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione dei beni ai soci e agli associati, e che pertanto la pretesa è infondata, o di aver soddisfatto, con le attività della liquidazione, crediti di ordine superiore a quelli tributari. 
Fortunatamente la responsabilità del liquidatore non può superare l'importo dei crediti di imposta, che avrebbero trovato capienza con l'attivo societario. Se il totale dei debiti tributari era di 20.000 euro e che quelli di ordine superiore che i liquidatori avrebbero dovuto pagare era di 5.000 euro, rispondono in proprio per 15.000 euro. 
Estensione anche a Iva e Irap – Va detto che le nuove disposizioni prevedono la soppressione della norma che limitava l'applicazione dell'articolo 36 del D.P.R. 602/73 alle sole imposte sul reddito di impresa, legittimando così l'amministrazione finanziaria al recupero anche di Iva e Irap. 
Inoltre, l'articolo 36 del D.P.R. 602/73 prevede che i soci di società siano responsabili, per il pagamento delle imposte dovute dalla società: 
- nel caso in cui abbiano ricevuto denaro e altri beni sociali, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, 
- o nel caso in cui abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, nei limiti del valore dei beni stessi. 
La novità che introdurrebbe il decreto è relativa al valore del denaro e dei beni ricevuti in assegnazione che si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato. 
Il liquidatore di una società di capitali diventa responsabile personalmente del pagamento delle imposte accertate, a carico della società, se la liquidazione presentava un attivo e questo sia stato distribuito. 
Dato che il periodo di accertamento viene prorogato al quinto anno successivo dalla data della richiesta di cancellazione della società, i liquidatori non hanno certezza di aver concluso la liquidazione, in quanto dopo l'attribuzione dell'attivo a creditori, e in ultima analisi ai soci, può sempre arrivare l'accertamento fiscale. 
Il liquidatore non può nemmeno accantonare delle quote a un fondo rischi, perché non si potrebbe così richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese. 
Si auspica una revisione della norma. Quanto meno la disposizione dovrebbe precisare che rispondano delle imposte accertate, dopo la cancellazione della società, i soci che hanno avuto una ripartizione dell'attivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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