Nel regime forfetario, contributi dovuti solo sul reddito dichiarato

L’agevolazione contributiva sarà facoltativa, applicabile previa comunicazione telematica
I soggetti che potranno accedere al regime forfetario previsto dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2015 avranno anche la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.
L’agevolazione, prevista esclusivamente a favore degli imprenditori, consente di determinare i contributi dovuti:
- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito dichiarato;
- senza considerare il reddito minimo annuo di cui all’art. 1 comma 3 della L. 2 agosto 1990 n. 233.
In forza della norma da ultimo citata, la contribuzione dovuta alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani si determina sul reddito d’impresa, nel rispetto dei valori di reddito imponibile minimo e massimo stabiliti annualmente. In particolare, la suddetta contribuzione si articola in:
- contributi dovuti sul minimale di reddito stabilito per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono, da versare a prescindere dal reddito prodotto. Ciò significa che, anche in presenza di un reddito imponibile effettivo inferiore, i contributi “minimi” da corrispondere all’INPS vanno comunque calcolati sul minimale (c.d. “contributo minimo obbligatorio”);
- contributi dovuti sull’eventuale quota di reddito eccedente il minimale. Tali contributi (c.d. “contributi a percentuale”) sono dovuti nei limiti di un massimale annuo e si determinano applicando le aliquote previste per l’anno di riferimento alla base imponibile per la parte eccedente il minimale.
Con l’agevolazione prevista dal Ddl. di stabilità 2015, viene meno la contribuzione sul reddito minimale, applicandosi questa solo sul reddito effettivamente prodotto.
L’indubbio beneficio apportato dalla nuova disposizione (rappresentato dal risparmio di spesa per contributi nel caso in cui il reddito effettivo sia inferiore al minimale) ha, tuttavia, un “costo” per il contribuente in quanto “si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335” dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
L’art. 2 comma 29 della L. 335/95 stabilisce che:
- hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti;
- in caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.
La norma, quindi, non prevede un vero e proprio “minimale” di reddito, cioè un importo della base imponibile fino al quale i contributi sono comunque dovuti, indipendentemente dall’ammontare del reddito effettivo dichiarato ai fini fiscali, ma un importo minimo di contributi (c.d. “minimale contributivo”) da versare al fine di maturare un’anzianità contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui è stata svolta l’attività soggetta a contribuzione.
Ciò significa che, se l’imprenditore percepisce un reddito inferiore al minimale annuo previsto per la Gestione artigiani e commercianti (pari a 15.516 euro nel 2014), verserà, sì, meno contributi rispetto a quelli dovuti sul reddito minimale – calcolandoli sul reddito effettivamente prodotto – ma accumulerà un montante contributivo non coincidente con l’anno solare, proporzionalmente ridotto in base alla somma versata. Insomma, il rischio è quello tipico degli iscritti alla Gestione separata INPS, ossia di dover lavorare più di un anno per accumulare contributi sufficienti a coprire una sola annualità.
Una valutazione di convenienza deve, altresì, tener conto che, aderendo a tale agevolazione, sarebbe preclusa l’applicazione delle ordinarie riduzioni contributive a favore di:
- coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni ai quali, in base all’art. 1 comma 2 della L. 233/90, spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;
- soggetti già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età ai quali, in base all’art. 59 comma 15 della L. 449/97, sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
L’utilizzo dell’agevolazione contributiva, le cui modalità operative dovranno essere definite congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS, è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI 

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