«Nuovo» ravvedimento operoso alla prova della decorrenza

Il Ddl. di stabilità non contiene specifiche norme sulla decorrenza, quindi potranno scaturire problemi interpretativi
Abbiamo già illustrato quali sono gli aspetti fondamentali della riforma degli istituti deflativi del contenzioso (si vedano “Nella legge di stabilità ravvedimento operoso sine die” del 14 ottobre 2014 e “Istituti deflativi del contenzioso «semplificati»” del 20 ottobre 2014).
Intendendoli riepilogare brevemente, da un lato, il ravvedimento operoso diviene possibile sino alla notifica dell’atto impositivo, e la riduzione della sanzione diminuisce con l’aumentare del tempo in cui la violazione è sanata (sino ad arrivare ad una riduzione a 1/6 del minimo), dall’altro, vengono abrogati gli istituti deflativi del contenzioso che consentono la riduzione delle sanzioni a 1/6 (adesione al “PVC”, adesione agli inviti, acquiescenza rinforzata).
Mentre per l’abrogazione degli istituti citati ci sono indicazioni specifiche sulla decorrenza (in sostanza essi operano ancora per i provvedimenti emessi per tutto il 2015), nulla è previsto per il ravvedimento operoso.
È più che auspicabile, dunque,  una indicazione espressa su tal punto, visto che in sua assenza non si potrà che fare riferimento alla generale entrata in vigore della legge di stabilità, coincidente con il 1° gennaio 2015.
Da questa potenziale differenziazione, potrebbero sorgere dei problemi interpretativi.
Si potrà sia sostenere che il “nuovo” ravvedimento opera per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2015, sia affermare che esso, tout court, operi dal 1° gennaio 2015, il che, automaticamente, dà rilievo alle violazioni pregresse, e questa, a ben vedere, sarebbe l’ermeneutica maggiormente sostenibile in considerazione di quanto segnalato in merito alla tempistica dell’entrata in vigore delle nuove norme nell’ambito dell’articolato normativo.
Per fare un esempio, pensiamo ad una violazione da dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013.
In base all’attuale ravvedimento, entro il 30 settembre 2014 sarebbe stato possibile fruire della sanzione ridotta a 1/8 del minimo, mentre nel nuovo, se ci si ravvede entro il 30 settembre 2015, la riduzione passa a 1/7 del minimo, per diventare a 1/6 del minimo se il ravvedimento avviene ancora dopo, ma sempre prima che venga notificato l’avviso di accertamento.
Lo stesso per i versamenti.
Se nulla viene detto circa la decorrenza, il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi che si sarebbe dovuto versare a giugno, soggiace alla nuova normativa, e potrà anche essere oggetto di ravvedimento a 1/9 entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione.
Nessun riferimento alla data della violazione commessa
La conclusione più logica, dunque, appare quella legata alla concreta possibilità che coesistano le novità introdotte in tema di ravvedimento operoso con gli istituti quali l’adesione al PVC ovvero la definizione degli inviti al contraddittorio già in relazione all’anno 2015.
Nella sostanza, ipotizzando che un contribuente venga sottoposto ad una verifica nel corso del 2015, al momento della consegna del relativo processo verbale, si avranno dunque a disposizione due possibilità tenendo conto che il PVC, per espressa formulazione normativa, non costituisce più una causa ostativa al ravvedimento operoso:
- la definizione integrale del verbale avvalendosi delle ancora vigenti disposizioni contenute nell’art. 5-bis del DLgs. n. 218 del 1997;
- l’effettuazione del ravvedimento operoso ai sensi del “nuovo” art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997.
A ben vedere l’aspetto più rilevante in relazione al quale questa scelta che, lo si ripete, si ritiene possibile alla luce delle disposizioni normative in corso di introduzione, risiede nel contenuto dell’atto. Infatti, muovendo dall’ottica della possibilità di scelta dell’istituto definitorio, si renderà possibile di fatto suddividere l’atto in relazione alla valutazione che il contribuente farà.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO e Duilio LIBURDI

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