Nuovo ravvedimento senza IMU, ma con contorni poco definiti

Sarebbe opportuno specificare se esso opera anche per le violazioni non connesse ad un tributo
Abbiamo diverse volte illustrato, per sommi capi, quali sono le caratteristiche principali del “nuovo” ravvedimento operoso: se entreranno in vigore le proposte contenute nel disegno di legge di stabilità 2015, il ravvedimento non sarà più precluso dall’avvio di un qualsivoglia controllo tributario, ma dalla sola notifica di un vero e proprio atto impositivo o di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Inoltre, esso sarà possibile senza limitazioni temporali, e la riduzione della sanzione, tralasciando il caso degli omessi versamenti, andrà da 1/9 a 1/6 del minimo, a seconda di quando avviene la sanatoria della violazione.
Nel disegno di legge si specifica che le novità introdotte operano “per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”, locuzione che, solo a prima vista, sembra non creare problemi.
È palese che per i tributi locali e per il diritto annuale delle Camere di Commercio rimane fermo l’attuale testo dell’art. 13 del DLgs. 472/97: quindi, ad esempio per l’IMU, continuano ad operare le preclusioni e i termini previsti dalla richiamata norma, come se non ci fosse la legge di stabilità 2015.
Ma che dire delle violazioni non direttamente legate a nessun tributo?
Pensiamo alle sanzioni da irregolare compilazione del modulo RW alle quali non si accompagna nessuna evasione, alle comunicazioni previste dalla legge tributaria (spesometro, comunicazione dei beni dati in godimento ai soci, modelli INTRASTAT, comunicazioni finanziarie), alle violazioni contemplate per gli intermediari abilitati in merito all’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e alle sanzioni per incompletezza circa la compilazione dei modelli F24.
Sono evidenti i risvolti operativi della questione.
Ove si intenda che, ad esempio, lo spesometro sia una violazione relativa all’IVA, il nuovo ravvedimento trova applicazione, in caso contrario no. 
Ciò non deve, in uno Stato di diritto, essere chiarito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, ma occorre un intervento legislativo.
Un ulteriore problema che può causare la novità normativa riguarda i nessi tra ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative che, oltre a fungere da presupposto per la sanatoria della violazione fiscale, rappresentano la condizione per attivare una particolare tipologia di accertamento.
Lampante è l’ipotesi del redditometro.
Nel momento in cui arriva l’invito a comparire, il contribuente può ravvedersi, ma, sulla base del testo del nuovo art. 13 del DLgs. 472/97, lo fa nella massima discrezionalità, decidendo quante e quali violazioni sanare; d’altro canto, va da sé che per le violazioni non ravvedute rimane la piena potestà accertativa dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente potrebbe però eseguire il ravvedimento in modo da far venire meno il requisito dello scostamento del quinto tra dichiarato ed accertato utile per l’accertamento sintetico.
Nell’ultima ipotesi richiamata, la condotta non è di certo ispirata alla leale collaborazione di cui parla l’art. 10 della L. 212/2000, ma potrebbe essere compatibile con il nuovo assetto degli istituti deflativi del contenzioso.
Una situazione simile potrebbe rinvenirsi nell’espunzione, a seguito di ravvedimento, delle cause di applicabilità dell’accertamento induttivo-extracontabile ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

Commenti