Nuovo regime forfetario, spese irrilevanti ai fini reddituali

L’unica spesa deducibile dal reddito imponibile determinato forfetariamente è quella per i contributi previdenziali
In base al Ddl. di stabilità, firmato nella serata di ieri dal Presidente della Repubblica per la presentazione alle Camere, dal 2015 saranno operativi il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata), il nuovo regime forfetario per autonomi e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. “nuovi minimi”).
Quest’ultimo, pur venendo abrogato, potrà essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicano nel 2014.
Esemplificando, il soggetto che ha aperto partiva IVA con il regime di vantaggio nel 2013 può continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale dei 5 anni, oppure anche oltre fino al compimento dei 35 anni di età. Resta salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, decisione che andrà assunta valutando attentamente vantaggi e svantaggi del nuovo regime in rapporto alla situazione individuale.
Anzi, tale “convivenza” forzata tra regimi potrebbe indurre coloro che ritengano più conveniente il regime di vantaggio ad aderirvi entro il 31 dicembre 2014, magari anticipatamente rispetto alle originarie previsioni; in tal caso, si dovrebbe prestare particolare attenzione a non fuoriuscirvi, eventualità che comporterebbe automaticamente l’accesso al regime forfetario (regime naturale in presenza di tutti i requisiti) oppure all’ordinario.
Abbiamo già visto che, per accedere/permanere nel nuovo regime forfetario devono sussistere contemporaneamente, nell’anno precedente, i seguenti requisiti.
I ricavi conseguiti (computati secondo il principio di competenza) o i compensi percepiti, ragguagliati ad anno, devono essere non superiori a limiti predeterminati, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (a titolo esemplificativo, 15.000 euro per i professionisti, 40.000 euro per i commercianti al dettaglio e all’ingrosso, 20.000 euro per le altre attività residuali). Per tale limite:
- non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Le spese per lavoro accessorio, dipendente e assimilato sostenute nell’anno precedente non devono aver superato il limite di 5.000 euro lordi (nel regime di vantaggio era, invece, precluso il sostenimento di spese per lavoro). Come precisato nella relazione illustrativa al Ddl., il sostenimento di tale entità di spesa “non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario”.
Il costo complessivo per beni strumentali, alla chiusura dell’anno predente, dev’essere non superiore a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa riferimento al termine “stock”, il che farebbe intendere la partecipazione al limite predetto solo dei beni effettivamente presenti al 31 dicembre dell’anno precedente (con esclusione di quelli alienati o dismessi). Tale aspetto, così come il trattamento dell’IVA indetraibile pagata all’atto dell’acquisto, sarà presumibilmente definito dall’Agenzia delle Entrate in prossimi chiarimenti ufficiali.
Nel limite dei 20.000 euro sono inclusi:
- i beni in leasing, che rilevano in base al costo sostenuto dal concedente;
- i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale (non vengono, quindi, più computati i canoni, come accade nel regime di vantaggio);
- i beni in comodato, che rilevano per il valore normale (nel regime di vantaggio, invece, tali beni erano irrilevanti);
- il 50% dei beni ad uso promiscuo; la relazione illustrativa indica che tale previsione riguarda anche i beni a deducibilità limitata, come autovetture e telefonia.
Sono invece esclusi dal limite dei 20.000 euro i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Il coefficiente di redditività forfetizza le spese
In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali dovranno essere monitorati solo per verificare l’eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumeranno questi, così come tutte le altre spese sostenute dall’imprenditore o professionista, ai fini reddituali poichè, come già indicato su Eutekne.info, il reddito imponibile sarà calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le uniche spese che potranno essere dedotte dal reddito imponibile saranno i contributi previdenziali, la cui eccedenza potrà essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI

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