Prestiti da segnalare se relativi all'anno 2013

L'obbligo di comunicazione dei finanziamenti è volto a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico.
In tal senso si esprime, infatti, il provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013. Il tutto pur in assenza di una vera e propria copertura normativa, atteso che la comunicazione dei finanziamenti ricade pur sempre nell'ambito dell'articolo 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies del decreto legge n. 138/2011, che diversamente a quanto previsto in merito ai beni in uso ai soci, nulla prevede in tal senso.
Devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da soci persone fisiche. Nessun obbligo di comunicazione si ha, invece, quando una società finanzia un'altra società. L'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste sia per le imprese in contabilità ordinaria, sia per quelle in semplificata, ma solo nel caso in cui queste ultime possiedano uno o più conti correnti esclusivi dedicati alla gestione dell'impresa.
Devono essere indicati nella comunicazione gli apporti "effettuati" nel corso del 2013. Gli eventuali finanziamenti versati (secondo il criterio di cassa) dai soci in anni precedenti al 2012 e convertiti nel 2013 in poste del patrimonio netto non vanno comunicati. Ciò che conta, infatti, è la data dell'effettivo versamento da parte del socio, che in questo caso si è realizzata anteriormente al 2013. La comunicazione attiene altresì gli aumenti di capitale e le operazioni che determinano un apporto reale di capitale, escludendo le ipotesi di mere sottoscrizioni senza relativo versamento, nonché il passaggio di riserve a capitale. Parimenti l'importo derivante da rinuncia ai finanziamenti non deve essere indicato, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio apporto).
Quanto alle modalità da seguire per la compilazione, va ricordato che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto. I finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo, da valutare separatamente per i finanziamenti e per le altre forme di capitalizzazione, non inferiore a 3.600 euro. Le istruzioni al modello a riguardo precisano che il limite va verificato con riferimento alla posizione del singolo socio, senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta. Occorre compilare, inoltre, un intercalare distinto per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. In caso di più finanziamenti (o capitalizzazioni) concessi nel corso del periodo d'imposta, va indicata la data dell'ultima operazione di versamento.
I profili sanzionatori in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, sono stati sin dall'origine avvolti da un velo di mistero stante il fatto che il Dl n.138/2011, nulla aveva previsto in riferimento alla disciplina in esame. Tale circostanza poteva addirittura far ritenere che non risultasse applicabile alcuna sanzione in caso di violazione. L'Agenzia ha invece (circolare n. 10/E/14) precisato al riguardo che trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, in caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2 del Dpr n.605/73. Chi omette le comunicazioni è, dunque, punito con la sanzione da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione viene, comunque, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

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